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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18872/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. che aveva chiesto di poter ricevere, tramite pacco ordinario, generi alimentari non consentiti dal catalogo interno approvato dall'istituto, in applicazione di un ordine di servizio adottato in attuazione di una circolare del D.A.P. Il magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo contro il diniego dell'amministrazione penitenziaria. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo: la mancata fissazione dell'udienza in contraddittorio; la violazione degli artt. 35-bis ord. pen., 666 e 678 c.p.p.; la lesione del diritto di difesa e dei parametri costituzionali e convenzionali richiamati (artt. 24, 25, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU); il mancato riconoscimento della lesione di un diritto soggettivo; la disparità di trattamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in enunciati interpretativi contrastanti con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. In particolare, ha affermato che è legittima la declaratoria di inammissibilità de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., del reclamo avverso un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria che non incide su uno specifico diritto soggettivo del detenuto. Il diniego di autorizzazione all'acquisto di determinati generi alimentari, non compresi nel catalogo dell'istituto, non lede un diritto soggettivo del detenuto, perché il diritto a una sana alimentazione risulta già garantito dal catalogo dei prodotti disponibili e l'individuazione dei prodotti acquistabili attiene alle modalità di esercizio del diritto, rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione e non azionabili in sede giurisdizionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354

    indica il regime detentivo speciale cui era sottoposto il ricorrente; la decisione non ne discute il contenuto in astratto, ma lo assume come dato di fatto.

  • art. 35-bis ord. pen.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio nel reclamo; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva.

  • art. 666 c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del reclamo quando il provvedimento amministrativo non incide su uno specifico diritto soggettivo del detenuto.

  • art. 678 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 606 c.p.p.

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; non ritenuto violato.

  • art. 25 Cost.

    invocato dal ricorrente; non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 27 Cost.

    invocato dal ricorrente; non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente per il giusto processo e il contraddittorio; non ritenuto violato nei termini prospettati.

  • art. 6 CEDU

    invocato dal ricorrente a tutela del contraddittorio; non ritenuto fondante l'accoglimento.

Massime di principio

  • È legittima la declaratoria di inammissibilità de plano del reclamo giurisdizionale avverso un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria quando tale provvedimento non incide su uno specifico diritto soggettivo del detenuto.
  • Il diniego di autorizzazione all'acquisto o ricezione di determinati beni alimentari, se il detenuto dispone comunque di un catalogo di prodotti idonei a soddisfare i bisogni nutritivi, attiene alle modalità di esercizio del diritto alla sana alimentazione e rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione penitenziaria.
  • Per configurare un sindacato giurisdizionale sul provvedimento dell'amministrazione penitenziaria occorre che il detenuto alleghi una lesione attuale e specifica di un diritto soggettivo, non essendo sufficiente contestare in astratto le modalità di esercizio del diritto.
  • La deduzione di violazioni del diritto di difesa o del contraddittorio non è sufficiente, da sola, a superare l'inammissibilità quando il mezzo di reclamo è esperibile solo in presenza di una posizione giuridica soggettiva realmente incisa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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