Cassazione Penale, Sentenza n. 209/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano contestando principalmente: (i) la determinazione del momento consumativo del reato di peculato (art. 314 c.p.), sostenendo che la Corte abbia fatto coincidere l'appropriazione con il momento della riscossione anziché con il termine di rendicontazione/versamento previsto dalle convenzioni; (ii) la carenza motivazionale circa i termini contrattuali e la rendicontazione per il Comune di Assago; (iii) l'errata determinazione della somma oggetto di confisca (art. 322-ter c.p.), non avendo la Corte detratto l'aggio e gli altri crediti legittimi spettanti alla società "T&T"; (iv) la qualificazione soggettiva dell'imputato come incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) con riferimento ai rapporti con il Comune di Assago.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso. In particolare: (a) ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, dichiarando prescritti i reati di peculato consumati fino al 19 aprile 2011 e pertanto estinguendo le condotte anteriori a tale data; (b) ha censurato la determinazione della confisca da parte della Corte d'appello, stabilendo che il profitto confiscabile deve essere determinato al netto dell'aggio e delle somme legittimamente spettanti alla società per prestazioni connesse all'attività di riscossione (sia fatturate che non ancora fatturate ma maturate), e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello per la rideterminazione dell'importo assoggettabile a confisca con le dovute detrazioni; (c) ha confermato la qualificazione pubblicistica e la responsabilità per peculato, per le somme riferite ai Comuni di Arena Po e Fontanigorda e, quanto al Comune di Assago, ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello circa l'incarico di riscossione (nonostante l'assenza di atto di concessione formale); (d) ha stabilito che la Corte d'appello, in sede di rinvio, dovrà rideterminare la pena ed accessori (compresa la durata dell'interdizione dai pubblici uffici) e liquidare le spese di costituzione e difesa della parte civile. In sintesi: condanna confermata in linea di massima, ma con declaratoria di prescrizione parziale e con obbligo di ricalcolare la confisca detraendo gli importi spettanti alla società.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La Corte richiama che la consumazione del peculato non si identifica automaticamente con la riscossione da parte del privato: è necessario valutare il termine di versamento/rendicontazione e, soprattutto, la prova dell'interversione del titolo del possesso (comportamento "uti dominus"), prima che la condotta possa essere qualificata come appropriazione.
art. 322-ter cod. pen. (confisca)
La confisca deve essere tarata sul profitto del reato inteso come vantaggio economico diretto e immediato; quando il reato si inserisce in un rapporto sinallagmatico occorre detrarre dal profitto le somme dovute legittimamente all'autore (es. aggio per attività svolta).
art. 358 cod. pen. (incaricato di pubblico servizio)
La qualificazione dell'ente o dell'amministratore come incaricato di pubblico servizio rileva in base alla sostanza dell'attività svolta (effettiva gestione/maneggio di somme pubbliche e compiti pubblicistici), anche in assenza di una formale concessione, se i fatti e gli atti amministrativi mostrano l'effettivo affidamento del servizio.
artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)
I termini di prescrizione devono essere calcolati sulla base delle singole condotte di appropriazione; la Corte ha dichiarato la prescrizione per le condotte anteriori al 19 aprile 2011.
art. 240, comma 2, n.1 cod. pen. e art. 322-ter cod. pen. (effetti della prescrizione sulla confisca)
Anche quando alcune condotte siano estinte per prescrizione, la confisca può essere comunque disposta a condizione che vi sia stata una precedente condanna e che l'accertamento del reato residui inalterato; la Corte ha ritenuto ammissibile la confisca pur in presenza di prescrizione parziale.
art. 180 TUEL
Riafferma l'obbligo per gli incaricati della riscossione di versare le somme al tesoriere nei termini e modi fissati; la normativa conferma margini agli enti locali per disciplinare in convenzione i termini di riversamento, elemento rilevante per individuare il momento consumativo del peculato.
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (artt. 22 e ss.)
Richiamato come disciplina specifica in materia di riscossione tributi locali, con indicazioni sui termini di riversamento; tuttavia lascia spazio a disciplina convenzionale/regolamentare locale, che incide sulla determinazione del momento di perfezionamento del reato.
d.lgs. n. 446/97 (art. 52, comma 1)
Attribuisce ai Comuni poteri regolamentari sulle entrate e sulle procedure di riscossione; le convenzioni/regolamenti comunali sono pertanto rilevanti per stabilire termini e modalità del riversamento e, conseguentemente, il momento consumativo del peculato.
legge n. 160/2019
Introdusse disposizioni sul conto dedicato degli enti (conti correnti di pertinenza dell'amministrazione). La Corte osserva che tale disciplina è successiva ai fatti e non esclude che, in concreto, nei fatti esaminati la società avesse effettiva disponibilità delle somme.
Massime di principio
- Il delitto di peculato non si perfeziona automaticamente al momento della riscossione: occorre valutare i termini contrattuali/regolamentari di riversamento e, soprattutto, la prova dell'interversione del titolo del possesso (comportamento dell'agente "uti dominus").
- Un mero ritardo nel versamento non è sufficiente a integrare il peculato; è necessaria una condotta che denoti appropriazione reale e durevole delle somme pubbliche.
- Nelle vicende connesse a rapporti concessori o contrattuali con la pubblica amministrazione, le convenzioni e i regolamenti locali sul versamento sono rilevanti e possono determinare il momento consumativo del reato.
- La confisca del profitto del reato va calcolata sul vantaggio economico diretto e immediato derivante dall'illecito: devono essere detratte le somme legittimamente spettanti all'autore per le prestazioni effettivamente rese (es. aggio), anche se non ancora fatturate, purché riconoscibili come maturate in relazione all'attività di riscossione.
- La qualificazione dell'operatore come incaricato di pubblico servizio si basa sulla sostanza dell'attività svolta (gestione e maneggio di somme dovute alla P.A.), non solo sulla formale esistenza di una concessione.
- La prova dell'interversione del possesso può risultare anche da elementi indiziari (es. uso delle somme per esigenze aziendali, contabilizzazione come poste attive, atteggiamenti 'uti dominus'), ma l'accertamento deve essere concreto e non meramente formale.
- Se emergono profili di prescrizione relativi ad alcune condotte, il giudice può comunque disporre la confisca del profitto per le condotte rimaste accertate e non prescritte, previa corretta identificazione del profitto netto.
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