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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23588 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, deducendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e dell'art. 140 c.p.c. Secondo l'Amministrazione, il messo comunale aveva attestato che il contribuente era irreperibile e che il civico indicato era inesistente; pertanto, la notifica sarebbe stata correttamente eseguita secondo la disciplina dell'irreperibilità assoluta, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, senza necessità della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ma per una diversa ragione: i giudici di merito non avevano verificato adeguatamente se ricorresse un'ipotesi di irreperibilità relativa, che impone il rispetto delle formalità dell'art. 140 c.p.c., oppure di irreperibilità assoluta, disciplinata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione. Il giudice del rinvio dovrà accertare la natura dell'irreperibilità del contribuente, verificare le ricerche effettuate dal messo notificatore nel Comune del domicilio fiscale e stabilire quale procedimento notificatorio fosse applicabile. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sulla validità della notifica o sulla pretesa fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 140 cod. proc. civ.

    deposito di copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento

    Si applica nei casi di irreperibilità relativa, quando la residenza o l'indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma il destinatario non viene trovato e l'atto non può essere consegnato alle persone abilitate. La notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorso il termine di dieci giorni dalla spedizione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)

    disciplina applicabile quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all'indirizzo indicato

    Regola la notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità assoluta. Sono richiesti il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo comunale e il decorso di otto giorni dall'affissione; non è necessaria la raccomandata informativa, poiché il destinatario non è reperibile nel Comune.

  • Artt. 137 e seguenti cod. proc. civ.

    Costituiscono la disciplina generale delle notificazioni, richiamata e coordinata con le regole speciali previste per gli atti tributari.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1

    È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere che il giudice tributario avrebbe potuto acquisire direttamente dal Comune le risultanze toponomastiche necessarie a verificare l'esistenza del civico e la correttezza della relata.

Massime di principio

  • Quando l'indirizzo del contribuente è conosciuto e il contribuente è soltanto temporaneamente assente, si configura normalmente un'irreperibilità relativa e devono essere eseguite tutte le formalità dell'art. 140 c.p.c., inclusa la raccomandata informativa.
  • La procedura semplificata prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), è applicabile in caso di irreperibilità assoluta, cioè quando il contribuente non risulta più avere abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
  • Prima di qualificare l'irreperibilità come assoluta, il messo notificatore deve effettuare ricerche nel Comune del domicilio fiscale per verificare che il contribuente non abbia semplicemente cambiato indirizzo all'interno dello stesso Comune.
  • La sola indicazione generica di irreperibilità nella relata può non essere sufficiente: devono risultare, almeno in modo adeguato, gli elementi che giustificano la scelta della procedura notificatoria adottata.
  • In caso di contestazione della notifica, il giudice deve distinguere concretamente tra irreperibilità relativa e assoluta e verificare sia i presupposti della procedura sia l'effettivo compimento delle formalità richieste.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: significa che la decisione precedente è stata annullata e che il giudice di rinvio dovrà svolgere nuovi accertamenti applicando i principi indicati dalla Corte.

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