Sentenza n. 6085/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 2201 del 2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta della Regione Lombardia nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2201 del 2022, con particolare riferimento alla proposta di quantificazione del risarcimento del danno derivante dall’affidamento diretto ad ACI dei servizi relativi alle tasse automobilistiche regionali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2201 del 2022, che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento per equivalente per la mancata indizione di una gara relativa ai servizi regionali in materia di tassa automobilistica. In particolare, ha contestato la proposta regionale di ristoro dell’8 giugno 2022, deducendo violazione ed elusione del giudicato e violazione o falsa applicazione degli artt. 34, comma 4, e 112 c.p.a. La Regione avrebbe omesso di indicare il corrispettivo complessivo versato ad ACI, avrebbe escluso dalla base di calcolo la quota relativa alla gestione dell’archivio regionale e avrebbe applicato un utile del solo 3%, anziché quello ricavabile dai dati effettivi del servizio. La ricorrente ha chiesto anche l’acquisizione della documentazione necessaria, la condanna della Regione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, ritenendo che la proposta regionale non rispettasse i criteri stabiliti dal giudicato. La base di calcolo deve comprendere l’intero corrispettivo concretamente versato ad ACI in dipendenza dell’accordo, inclusa la quota relativa alla gestione dell’archivio regionale. Secondo il Collegio, tale attività non era sottratta all’obbligo di gara: l’art. 51 del d.l. n. 124/2019 impone una collaborazione tra Regioni e gestore del PRA per l’allineamento dei dati, ma non legittima di per sé l’affidamento oneroso diretto ad ACI della gestione dei dati regionali. Inoltre, non ricorrevano le condizioni per l’esenzione dalla gara previste dal diritto eurounitario, poiché il pagamento di un corrispettivo escludeva il perseguimento del solo interesse pubblico e l’accordo non comportava una reciproca redistribuzione dei compiti tra le parti. Quanto all’utile, il Collegio ha ritenuto applicabile la percentuale del 5,63%, corrispondente all’utile complessivo dichiarato in una gara comparabile, da applicare all’intero corrispettivo. Il risultato deve poi essere ridotto del 50%, quale chance di aggiudicazione riconosciuta alla ricorrente, e incrementato di rivalutazione e interessi secondo quanto stabilito dal giudicato. È stata esclusa la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisandosi dubbi sull’adempimento regionale entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. È stato invece nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il Prefetto di Milano quale commissario ad acta, con facoltà di delega e ampi poteri istruttori. La Regione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000 oltre oneri di legge, e al compenso del commissario, liquidato in euro 2.000 salvo conguaglio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la condanna al pagamento di una somma di denaro per l’inottemperanza o la violazione/elusione del giudicato; nel caso concreto non ne sono stati ravvisati i presupposti.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Il giudicato aveva rimesso alla Regione la formulazione di una proposta risarcitoria conforme ai criteri fissati dal Consiglio di Stato; l’esecuzione doveva rispettare tali criteri.
art. 112 c.p.a.
È richiamato quale parametro della domanda di ottemperanza diretta a ottenere l’esatta esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato.
art. 51 d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla l. 29 dicembre 2019, n. 157
Impone la collaborazione tra Regioni e gestore del PRA per l’allineamento e l’aggiornamento dei dati relativi alla tassa automobilistica, ma non rende automaticamente legittimo l’affidamento oneroso diretto ad ACI della gestione dell’archivio regionale.
art. 12, par. 4, direttiva 2014/24/UE
L’esenzione dall’obbligo di gara per la cooperazione tra amministrazioni presuppone una cooperazione effettiva e una reciproca redistribuzione dei compiti; non ricorre quando una parte svolge attività dell’altra dietro pagamento di un corrispettivo, senza assumere compiti corrispondenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione del risarcimento rimessa dall’autorità giudiziaria all’amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. deve rispettare puntualmente i criteri determinati dal giudicato; una proposta che ne restringa la base di calcolo realizza violazione o elusione del giudicato.
- Quando il giudicato individua come parametro il corrispettivo derivante da un affidamento diretto illegittimo, la base di calcolo del danno deve comprendere l’intero importo concretamente versato dall’amministrazione all’affidatario in dipendenza del rapporto, senza escludere singole componenti del servizio sulla base di una qualificazione unilaterale dell’amministrazione.
- La disciplina che impone la collaborazione tra Regioni e gestore del pubblico registro automobilistico per l’allineamento dei dati non legittima automaticamente l’affidamento diretto e oneroso al gestore della gestione dell’archivio regionale; ove l’attività sia remunerata, resta necessaria la verifica delle condizioni di esenzione dall’obbligo di gara.
- La cooperazione tra amministrazioni esente dall’obbligo di gara richiede una collaborazione effettiva, fondata sulla reciproca redistribuzione dei compiti e sul perseguimento congiunto di finalità pubbliche; non ricorre quando una parte esegue attività dell’altra e riceve da questa un corrispettivo senza svolgere compiti corrispondenti.
- Ai fini della quantificazione del lucro cessante da mancata aggiudicazione, l’utile può essere stimato sulla base di dati desunti da procedure comparabili e deve essere ponderato con la concreta chance di aggiudicazione, desunta dalle caratteristiche del mercato e dal numero dei potenziali concorrenti.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta può essere disposta anche come misura eventuale per il caso di persistente inadempimento, con attribuzione dei poteri istruttori necessari all’esatta esecuzione del giudicato.
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