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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36748/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia. Dal testo emerge che il ricorso era stato notificato alla controparte, ma non era stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. Il Collegio ha quindi esaminato d'ufficio la questione processuale dell'improcedibilità per omesso deposito tempestivo, condividendo la proposta del relatore. La parte ricorrente non si è costituita nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché non depositato nel termine di venti giorni dalla perfezione dell'ultima notificazione alle parti contro le quali era proposto. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    deposito del ricorso entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto

    Il mancato deposito del ricorso nel termine previsto comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio, anche se il resistente si è costituito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La questione è stata definita secondo il procedimento camerale con proposta del relatore condivisa dal Collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del ricorso, quale sanzione processuale rilevabile d'ufficio.
  • Il termine di deposito decorre dalla data di perfezionamento dell'ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso è proposto.
  • La costituzione del resistente non sana né impedisce la rilevazione dell'improcedibilità per tardivo o omesso deposito del ricorso.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può essere disposto il raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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