Sentenza n. 2836/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione Quinta, n. 483 del 13 gennaio 2025, resa inter partes, concernente l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per genericità delle allegazioni relative ai presupposti individuali del diritto ai sei scatti stipendiali e alla rideterminazione del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado deducendo error in procedendo e in iudicando, omessa pronuncia, violazione degli artt. 40 e 64 c.p.a., violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., insufficienza e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Hanno sostenuto che il ricorso originario individuasse adeguatamente causa petendi e petitum, indicando il possesso del requisito anagrafico dei 55 anni e dell’anzianità di almeno 35 anni di servizio utile, e che i prospetti di liquidazione del TFS e la documentazione delle amministrazioni consentissero di ricostruire le singole posizioni. Hanno inoltre dedotto il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali costituite in giudizio e invocato il principio di non contestazione. La domanda sostanziale era il riconoscimento dei sei scatti stipendiali e la conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla partecipazione al giudizio delle amministrazioni statali, osservando che gli stessi appellanti le avevano evocate nel ricorso di primo grado, riconoscendone quindi la legittimazione a difendersi. La contestazione è stata inoltre ritenuta priva di interesse concreto e potenzialmente riconducibile a un abuso del processo. Il giudice ha confermato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per genericità, rilevando che il ricorso collettivo non indicava, con riferimento a ciascun ricorrente, il ruolo, l’amministrazione di appartenenza, la durata del servizio e le modalità di cessazione, elementi necessari per verificare i presupposti del beneficio. I prospetti di liquidazione del TFS non erano sufficientemente esplicativi e la data di iscrizione al fondo non coincideva necessariamente con l’inizio del servizio. La documentazione integrativa depositata in prossimità dell’udienza non poteva sanare la genericità originaria; inoltre, anche la documentazione prodotta dalle amministrazioni non dimostrava il requisito dei 35 anni di servizio. È stata esclusa l’applicazione del principio di non contestazione, poiché le amministrazioni avevano espressamente contestato la genericità della domanda. La conferma della statuizione in rito ha impedito l’esame del merito, comprese le ulteriori questioni sulla spettanza del beneficio e sulla legittimazione passiva dell’INPS. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori in favore delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
sei scatti stipendiali; almeno 35 anni di servizio utile
La disposizione è stata invocata quale base del diritto al beneficio economico e alla conseguente rideterminazione del TFS, ma il giudice non ha esaminato nel merito la spettanza del beneficio per la ritenuta inammissibilità originaria del ricorso.
art. 40 c.p.a.
Il ricorso deve contenere distintamente l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici su cui si fonda; i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.
Impone l’esposizione distinta dei fatti e la specificità delle censure; nei ricorsi collettivi le allegazioni devono essere riferibili alle singole posizioni, altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Il principio di non contestazione non opera quando l’amministrazione abbia espressamente contestato i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la genericità delle allegazioni e l’assenza dei dati individuali necessari.
art. 73 c.p.a.
Le parti possono depositare documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza.
Il deposito tempestivo di documenti nel processo non consente di sanare la genericità originaria del ricorso quando i fatti costitutivi e le censure non siano stati specificamente allegati nell’atto introduttivo.
art. 24 Cost.
Invocato dagli appellanti a sostegno dell’effettività della tutela giurisdizionale; il richiamo non supera l’onere processuale di specifica allegazione dei fatti e dei motivi.
art. 111 Cost.
Invocato dagli appellanti insieme all’art. 24 Cost.; non impedisce l’applicazione delle regole di specificità del ricorso.
Massime di principio
- In un ricorso collettivo volto all’accertamento di diritti o benefici riferibili a più dipendenti pubblici, il ricorrente deve indicare e allegare, per ciascuna posizione, tutti i fatti costitutivi della pretesa e i relativi elementi identificativi; la mera affermazione cumulativa del possesso dei requisiti non è sufficiente.
- La violazione dell’art. 40 c.p.a., derivante dalla mancata esposizione specifica dei fatti e dall’omessa differenziazione delle censure e delle condizioni individuali dei ricorrenti, comporta l’inammissibilità del ricorso quando impedisca al giudice di verificare la legittimazione, l’interesse e la concreta fondatezza della domanda.
- La documentazione prodotta nel corso del giudizio, anche se depositata nel rispetto dei termini processuali, non può supplire alla mancata allegazione nell’atto introduttivo dei fatti costitutivi della pretesa né sanare la genericità originaria del ricorso.
- Il principio di non contestazione non può essere invocato quando la parte resistente abbia espressamente contestato i fatti costitutivi della domanda o la loro adeguata allegazione.
- L’amministrazione evocata dal ricorrente come parte resistente è legittimata a costituirsi e a formulare difese; non è configurabile un interesse concreto del ricorrente a contestarne successivamente la partecipazione quando tale contestazione contraddica la scelta processuale originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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