Sentenza n. 770/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 249/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 11 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per sette anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 249/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 aprile 2024. La pronuncia aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 3.500,00. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di adempimento, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, e che il titolo esecutivo, in copia conforme, era stato notificato all’Amministrazione. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell’integrale esecuzione, il Ministero è stato obbligato a erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei sette anni scolastici indicati, per complessivi € 3.500,00. È stato nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e con 120 giorni per provvedere. Il Commissario dovrà determinare l’importo residuo e adottare gli atti necessari all’esecuzione; nessun compenso è dovuto, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché l’esiguità del debito avrebbe reso la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, quantificate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta nell’ambito del giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto è stata negata perché, in rapporto all’esiguità del debito, sarebbe risultata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
art. 324 c.p.c.
La sentenza del giudice del lavoro è stata ritenuta passata in giudicato sulla base dell’attestazione della cancelleria del Tribunale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede del debitore costituisce il periodo minimo da rispettare prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo deve essere una sentenza munita di attestazione di conformità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è eseguibile una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In assenza della prova dell’integrale adempimento del titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’Amministrazione un termine perentorio per eseguire la prestazione dovuta e determinata nella sentenza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin d’ora un Commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto alcun compenso.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione all’esiguità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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