Sentenza n. 13956/2026 - Roma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissibilità della domanda di sostegno a valere sulla Misura 5.69 del PO FEAMP 2014/2020
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva richiesto un contributo pari al 50% di un investimento destinato all'ammodernamento di una struttura produttiva e all'acquisto di nuovi macchinari. La Regione aveva dichiarato la domanda non ammissibile per tre ragioni: le opere risultavano realizzate con somme corrisposte da una compagnia assicuratrice dopo l'incendio dello stabilimento; gli interventi erano ritenuti estranei agli investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dell'avviso pubblico, in quanto diretti al ripristino e alla ricostruzione di uno stabilimento distrutto; le opere erano inoltre considerate finalizzate all'adeguamento dell'impianto agli obblighi normativi, escluso dall'art. 7 dell'avviso. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 15 dell'avviso, difetto assoluto e apparente di motivazione, violazione dei principi di trasparenza e partecipazione, eccesso di potere, erronea presupposizione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, sostenendo che la Regione non avesse esaminato le controdeduzioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 5, 6, 7 e 15 dell'avviso, degli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e dell'art. 69 del regolamento (UE) n. 508/2014, nonché contraddittorietà, sostenendo che l'indennizzo assicurativo sarebbe incompatibile soltanto con aiuti per calamità naturali, che l'intervento richiesto non costituirebbe un mero ripristino dello stabilimento e che la struttura sarebbe stata già conforme alla normativa applicabile.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente che le ragioni ostative fossero espresse nel preavviso di rigetto e ribadite nel provvedimento finale, anche mediante il richiamo al rapporto istruttorio: l'amministrazione non è tenuta a una puntuale confutazione analitica di ogni controdeduzione presentata ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, quando le ragioni del diniego risultano comunque comprensibili dalla motivazione conclusiva. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto decisivo che lo stabilimento fosse stato distrutto e risultasse inagibile. Il contributo era destinato al miglioramento di processi produttivi esistenti nel settore della pesca e dell'itticoltura, mentre l'intervento richiesto mirava in concreto a ripristinare la funzionalità di una struttura produttiva non più esistente e non a migliorare processi produttivi in corso. La previsione dell'avviso relativa all'ammissibilità di spese di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione non poteva essere interpretata isolatamente, ma doveva essere letta alla luce della finalità complessiva della misura, riferita al miglioramento di uno stabilimento e di un'attività già esistenti. Il TAR ha inoltre condiviso la qualificazione degli interventi come diretti, almeno in parte, all'adeguamento dello stabilimento agli obblighi di legge, in contrasto con l'art. 7 dell'avviso, che ammetteva soltanto interventi aggiuntivi e migliorativi rispetto ai limiti normativi. Trattandosi di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa sarebbe stata sufficiente a conservarne gli effetti; pertanto, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure riferite alle altre ragioni ostative. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il preavviso di rigetto non impone all'amministrazione una puntuale confutazione di ogni controdeduzione, purché le ragioni ostative risultino dalla motivazione del provvedimento finale, eventualmente anche mediante il richiamo al preavviso e al rapporto istruttorio.
art. 3 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La motivazione del provvedimento di non ammissibilità è stata ritenuta sufficiente perché le ragioni ostative erano espresse nel preavviso, ribadite nell'atto finale e ulteriormente supportate dal rapporto istruttorio richiamato.
art. 69 Reg. (UE) n. 508/2014
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La misura di sostegno è stata interpretata come funzionale al miglioramento dei processi aziendali e degli investimenti produttivi, innovativi e migliorativi, non al mero ripristino di uno stabilimento distrutto e inagibile.
art. 7 Avviso pubblico Misura 5.69 PO FEAMP 2014/2020
gli interventi devono essere “aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti”
Sono escluse le spese dirette all'adeguamento dello stabilimento agli obblighi di legge quando non risultano collegate a un ulteriore miglioramento di processi produttivi esistenti.
art. 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La censura riferita ai principi di buon andamento e imparzialità è stata respinta in quanto la motivazione dell'atto e l'istruttoria sono state ritenute sufficienti.
Massime di principio
- In un procedimento definito con preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, l'amministrazione non è obbligata a confutare analiticamente ogni osservazione del privato, se le ragioni ostative risultano in modo comprensibile dalla motivazione del provvedimento finale, anche mediante il richiamo al preavviso e agli atti istruttori.
- Una misura di sostegno destinata al miglioramento dei processi produttivi esistenti non può essere utilizzata per finanziare il mero ripristino della funzionalità di uno stabilimento distrutto e inagibile, anche quando l'avviso ammetta astrattamente spese di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione.
- Le singole categorie di spesa previste da un avviso pubblico devono essere interpretate alla luce della finalità complessiva della misura e non possono essere considerate ammissibili se, nel caso concreto, risultano funzionali a un obiettivo diverso da quello perseguito dal programma di finanziamento.
- Quando un avviso pubblico ammette soltanto interventi aggiuntivi e migliorativi rispetto agli obblighi di legge, sono inammissibili le spese dirette al mero adeguamento dell'impianto alla normativa edilizia, igienico-sanitaria o di sicurezza.
- In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su più autonome ragioni giustificative, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenerne gli effetti e rende superfluo l'esame delle censure riferite alle ulteriori motivazioni.
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