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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28368/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vitale era stato sottoposto agli arresti domiciliari dal 17/1/2018 al 5/2/2018 nell'ambito di un'indagine per associazione finalizzata all'evasione dell'IVA e falsificazione di documenti. Prosciolto dal GUP perche' il fatto non sussisteva o perche' il fatto non costituiva reato, propose domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. La Corte d'Appello di Roma rigettò la richiesta ritenendo che, pur priva di rilevanza penale, la condotta del ricorrente (rilascio di visti di conformita' e dichiarazioni difformi rispetto alla contabilità) avesse concorso con colpa grave a creare l'apparenza di responsabilita' e quindi all'adozione della misura; il ricorrente impugnava tale decisione davanti alla Cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito e che l'art. 314 c.p.p. impedisce l'indennizzo se l'interessato ha dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione della Corte d'Appello secondo cui le difformita' riscontrate nelle dichiarazioni e l'apposizione dei visti, sebbene non penalmente rilevanti, erano ascrivibili a negligenza/imperizia del Vitale e hanno contribuito a determinare l'adozione della misura cautelare. Di conseguenza il ricorso e' stato respinto e Vitale condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    La norma concede l'indennizzo per ingiusta detenzione salvo che la custodia sia stata determinata dal comportamento doloso o da colpa grave dell'interessato; in sede di riparazione il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di causa impeditiva (dolo o colpa grave).

  • art. 646 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare la cognizione della Cassazione nei procedimenti per riparazione: il sindacato in Cassazione è limitato alla legittimità e congruità della motivazione e non può estendersi al merito, nei limiti previsti dagli articoli richiamati.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina del reclamo per la riparazione in appello e il richiamo a art. 646 per i limiti del controllo di legittimità; stabilisce che contro la decisione della Corte d'Appello è ammesso il ricorso per Cassazione nei termini di legge.

  • art. 43 cod. pen.

    Fornisce la nozione di colpa ai fini penali: la colpa comprende negligenza, imprudenza o imperizia. La sentenza applica tale nozione per valutare la 'colpa grave' che esclude l'indennizzo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulle aree di censura ammissibili in Cassazione; utilizzata per ricordare i limiti dei motivi che possono essere proposti nel ricorso per Cassazione contro provvedimenti di riparazione.

Massime di principio

  • Il procedimento per ottenere l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: l'assoluzione non garantisce automaticamente l'indennizzo se l'imputato ha contribuito con dolo o colpa grave alla custodia cautelare.
  • Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio se vi sia stata una condotta che abbia causalmente determinato o favorito l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; non serve che tale condotta integri reato, basta una colpa grave.
  • La nozione di 'colpa grave' si fonda sull'art. 43 c.p. e comprende negligenza macroscopica, imperizia o trascuratezza tale da creare una prevedibile ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • Comportamenti professionali difformi dai dati reali (es. visti di conformità rilasciati senza verifiche adeguate) possono essere non penalmente rilevanti ma comunque ostativi all'indennizzo se, per evidente negligenza, hanno contribuito a generare l'apparenza di illiceità.
  • In ricorso per Cassazione contro decisioni di riparazione il sindacato è limitato alla legittimità e alla completezza della motivazione; non è consentito un nuovo giudizio di merito sulla fondatezza dell'assoluzione.
  • Il giudice valutera' la condotta dell'interessato sia prima sia dopo la misura e al momento della conoscenza del procedimento a suo carico per stabilire se abbia concorso a determinare la custodia cautelare.

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