Sentenza n. 893/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 06171/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile l’azione avverso il silenzio relativa alla richiesta di attestazione del decorso dei termini del procedimento per il rilascio di un permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato al Comune una diffida per ottenere l’attestazione del decorso dei termini del procedimento relativo a una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di una struttura commerciale, dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, senza successiva conclusione espressa del procedimento. Il TAR aveva ritenuto insussistente l’obbligo di provvedere, considerando inapplicabile il silenzio-assenso ai procedimenti relativi ad aree sottoposte a vincolo paesaggistico. In appello, il ricorrente ha dedotto che la domanda non mirava all’accertamento giudiziale della formazione del silenzio-assenso, bensì all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia comunale rispetto all’obbligo di rilasciare l’attestazione amministrativa circa il decorso dei termini del procedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha distinto l’azione avverso il silenzio inadempimento sull’istanza di rilascio dell’attestazione dall’azione di accertamento giudiziale dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso. Ha ritenuto che l’amministrazione sia obbligata a pronunciarsi sull’istanza diretta a ottenere l’attestazione prevista dall’art. 20, comma 8, secondo periodo, d.P.R. 380/2001, anche quando sussistano elementi idonei a generare incertezza sulla formazione del silenzio-assenso, tra cui la presenza di un vincolo paesaggistico e la precedente comunicazione dei motivi ostativi non seguita da un provvedimento espresso. Il Comune è stato quindi ordinato di adottare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso sulla diffida del privato. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Costituiscono il fondamento dell’azione avverso il silenzio inadempimento, utilizzabile per ottenere una pronuncia sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di rilascio dell’attestazione.
art. 20 d.P.R. 380/2001
Disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il silenzio-assenso, le relative esclusioni in presenza di vincoli e l’obbligo dello sportello unico per l’edilizia di rilasciare l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento.
art. 20, comma 8, secondo periodo, d.P.R. 380/2001
lo sportello unico per l’edilizia “rilascia” tale attestazione
Impone all’amministrazione di rilasciare, entro 15 giorni, l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, indicando l’eventuale assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, oppure comunicando che tali atti sono intervenuti.
art. 20, commi 8 e 9, d.P.R. 380/2001
Il silenzio-assenso sul permesso di costruire è escluso nei casi di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali è richiesto un provvedimento espresso; tale disciplina non elimina tuttavia l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di attestazione del decorso dei termini.
art. 20, commi 2-bis e 8, d.P.R. 380/2001
La previsione dell’attestazione costituisce uno strumento amministrativo di certificazione del silenzio che rafforza la semplificazione e si aggiunge all’eventuale azione giudiziale di accertamento del silenzio-assenso.
art. 20, comma 2-bis, l. 241/1990
l’amministrazione “è tenuta” a rilasciare, su richiesta del privato, una “attestazione circa il decorso dei termini del procedimento”
Prevede in via generale l’obbligo dell’amministrazione di rilasciare l’attestazione, entro 10 giorni, indicando il decorso dei termini e l’intervenuto accoglimento della domanda; la disciplina speciale edilizia prevede un termine di 15 giorni e un contenuto parzialmente diverso.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi, non seguita dalla conclusione espressa del procedimento dopo le osservazioni del privato, rappresenta nel caso concreto un elemento di incertezza che giustifica l’interesse all’attestazione.
art. 47 d.P.R. 445/2000
È richiamato dalla disciplina generale dell’art. 20, comma 2-bis, l. 241/1990 quale strumento sostitutivo dell’attestazione in caso di mancato rilascio nel termine, mentre una previsione analoga non è prevista per il permesso di costruire.
Massime di principio
- La richiesta di rilascio dell’attestazione amministrativa circa il decorso dei termini del procedimento per il permesso di costruire dà luogo a un’obbligazione procedimentale autonoma dell’amministrazione e può essere tutelata mediante l’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a., anche se il privato non chiede al giudice di accertare direttamente la formazione del silenzio-assenso.
- L’azione contro l’inerzia relativa al rilascio dell’attestazione del silenzio-assenso è distinta dall’azione di accertamento giudiziale dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso: la prima mira a ottenere un provvedimento amministrativo ricognitivo, mentre la seconda mira all’accertamento giudiziale della situazione sostanziale.
- La presenza di vincoli paesaggistici, o di altri elementi che possano incidere sull’applicabilità del silenzio-assenso, non esclude l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza diretta a ottenere l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento.
- La funzione dell’attestazione del silenzio-assenso è rafforzare la semplificazione amministrativa mediante una certificazione in via amministrativa, eliminando l’incertezza oggettiva sulla situazione procedimentale; pertanto, l’amministrazione deve adottare un provvedimento espresso sulla relativa richiesta.
- La previsione legislativa del silenzio significativo non fa venir meno, di per sé, il dovere dell’amministrazione di provvedere su una successiva istanza diretta a certificare o attestare il decorso dei termini del procedimento.
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