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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24026/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 09/11/2022 della Corte d'appello di Torino che aveva respinto la domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misura cautelare (custodia in carcere dal 12/02/2008 al 05/06/2008, poi arresti domiciliari fino al 25/07/2008). Le misure erano state disposte per indizi di violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. In primo grado il Tribunale di Alessandria aveva dichiarato estinti per prescrizione vari capi e aveva condannato per un capo; in appello Xeka era stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per insufficienza di prove. Con il ricorso si contestava la motivazione dell'ordinanza impugnata e la presunta erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato le ragioni dell'assoluzione (elementi probatori del tutto inappaganti e indizi non oltre la soglia del merito indiziario).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale e va svolto ex ante con riferimento al quadro indiziario disponibile al momento dell'adozione della misura cautelare. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello: intercettazioni e contatti dell'imputato con soggetti dediti al traffico di stupefacenti, riferimenti a sostanze e a "un chilo da tagliare" e linguaggio criptico giustificavano l'adozione della misura e dimostravano grave imprudenza/colpa grave del ricorrente, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; nel caso indicava la natura delle imputazioni per le quali erano state disposte le misure cautelari e giustificava l'indagine sulle conversazioni e sui sequestri effettuati.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma applicata erroneamente; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo e non ha accolto la censura sull'applicazione di questa norma.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che giustifica l'assoluzione per insufficienza di prove (insussistenza del fatto o non prova oltre ogni ragionevole dubbio); la sentenza di appello ha assolto Xeka ai sensi di questa disposizione, ma la Cassazione ha ricordato che l'assoluzione non impedisce automaticamente di rilevare colpa grave ai fini dell'indennizzo, dovendosi invece valutare autonomamente il quadro indiziario ex ante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di condanna per spese o in caso di inammissibilità per culpa; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in applicazione di tale norma.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata a supporto della possibilità di irrogare l'onere della Cassa delle ammende in presenza di elementi che dimostrino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile tale principio al caso concreto.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e Sez. 4: es. Sez. U. n. 51779/2013, Sez.4 n. 3359/2016, n. 48029/2009 ecc.)

    I precedenti richiamati stabiliscono i principi: autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al processo penale; valutazione ex ante del quadro indiziario disponibile al momento della misura; riconoscimento che l'uso di linguaggio criptico e i contatti con persone dedite al traffico di stupefacenti possano integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: la valutazione è ex ante e si concentra sul quadro indiziario disponibile al momento dell'adozione della misura cautelare.
  • L'assoluzione nel processo di merito (anche per insufficienza di prove) non esclude automaticamente la sussistenza di dolo o colpa grave ai fini della riparazione: il giudice della riparazione può valutare se il comportamento dell'indagato abbia creato l'apparenza della fondatezza dell'accusa.
  • È ostativa all'indennizzo una condotta caratterizzata da grave negligenza o imprudenza che, pur non integrando il reato, abbia creato una situazione prevedibile che giustificasse l'intervento dell'autorità giudiziaria (principio di autoresponsabilità).
  • Conversazioni criptiche, riferimenti a quantitativi di droga e contatti con soggetti dediti al traffico, se emergenti dal quadro indiziario dell'istruttoria, possono essere valutati come elementi che giustificano la misura cautelare e configurano colpa grave rilevante nel giudizio di riparazione.
  • Il giudice della riparazione deve considerare l'insieme delle emergenze processuali, anche se nel giudizio di merito esse non sono risultate sufficienti per la condanna; è però tenuto a motivare in modo autonomo e coerente la valutazione ex ante.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per responsabilità del ricorrente si può irrogare l'onere del versamento alla Cassa delle ammende e la condanna alle spese, con applicazione delle corrispondenti norme processuali.

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