Cassazione Penale, Sentenza n. 2655/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Chelucci impugna la sentenza d'appello per sei motivi principali: (1) violazione del divieto di reformatio in peius per la riqualificazione della fattispecie e presunta maggiore gravità della pena; (2) difetto di correlazione tra contestazione e motivazione, sostenendo che gli adesivi rinvenuti erano conservati separati e non apposti; (3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.2 c.p.p. rispetto a documenti e dichiarazioni testimoniali (scontrini per l'acquisto di batterie e deposizione di L. Andronico), nonché censura sulla qualifica dell'ausiliare di polizia giudiziaria; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e aumento per recidiva ritenuto eccessivo; (5) irragionevole entità della pena, superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione; (6) diniego della sospensione condizionale della pena contestato, oltre a censurare la rilevanza del precedente penale in relazione al beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla reformatio in peius, spiegando che la riqualificazione in appello è lecita purché il trattamento sanzionatorio finale non risulti complessivamente più gravoso rispetto a quello di primo grado; ha ritenuto legittima la riqualificazione da art. 474 a art. 473 cod. pen. alla luce degli elementi fattuali emersi in istruttoria e della correlazione fra contestazione e motivazione; ha dichiarato inammissibile il rimprovero relativo alla valutazione probatoria (scontrini e deposizione) perché la Cassazione non è sede per rivalutare le prove e perché le censure erano generiche o non devolute in appello; ha respinto i rilievi sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti, ritenendo la motivazione del giudice di merito non manifestamente illogica e adeguata (tenuto conto del numero e della diffusione dei cartelli e dei precedenti), e ha confermato la sussistenza della recidiva come elemento ostativo alla sospensione condizionale. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e la sentenza d'appello è stata confermata nei termini riformati.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Articolo richiamato come reato originariamente contestato (ricettazione); la Corte ha considerato l'assoluzione per questo reato nel secondo grado.
art. 473 c.p.
Reato relativo all'uso di marchi contraffatti; la Corte territoriale ha riqualificato la condotta dell'imputato su questa fattispecie e la Cassazione ha ritenuto legittima tale riqualificazione.
art. 474 c.p.
Fattispecie più grave relativa all'immissione in commercio di prodotti con marchi falsi; inizialmente contestata dal pubblico ministero ma in appello riqualificata in art. 473 per i beni detenuti dall'imputato.
art. 597 c.p.p.
Divieto di reformatio in peius: la Corte precisa che non impedisce la riqualificazione del fatto in termini di maggiore gravità ma tutela che il trattamento sanzionatorio finale non sia più grave in assenza di impugnazione da parte dell'accusa.
art. 521 e 522 c.p.p.
Principio di correlazione tra contestazione e motivazione: la Corte ha ritenuto rispettato il rapporto fra i fatti contestati e la nuova qualificazione giuridica data in appello.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma invocata per la formulazione dei motivi di ricorso; il ricorso risultava articolato secondo le previsioni di devoluzione.
art. 192 c.2 c.p.p.
Richiamato nella censura sulle modalità di acquisizione della dichiarazione testimoniale; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta o generica per la Cassazione.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti e precedenti: evocata dal ricorrente per contestare il diniego delle attenuanti e l'aumento per recidiva; la Corte ha ritenuto fondati gli elementi ostativi indicati dal giudice di merito.
art. 99 c.p.
Richiamato in relazione al calcolo dell'aumento per recidiva: la Corte ha osservato che la contestazione sulla misura dell'aumento non era convincente e, in parte, non dedotta in appello.
art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito congrua rispetto agli elementi indicati (numero dei cartelli, diffusione dell'attività).
art. 108 c.p.p.
Richiamato rispetto alla richiesta di termine per il nuovo difensore; la Corte di Cassazione ha confermato orientamento per cui tale termine non è previsto in caso di revoca e nomina immediata del difensore per il giudizio di legittimità.
art. 614 e art. 611 c.p.p.
Norme sul rito in pubblica udienza e in camera di consiglio: citate per spiegare la natura dell'intervento difensivo in Cassazione e la limitata portata del contraddittorio cartolare.
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale per l'udienza, in base alla disciplina processuale vigente.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius impedisce che, a seguito di impugnazione proposta solo dall'imputato, il trattamento sanzionatorio complessivo sia più gravoso; tuttavia la riqualificazione giuridica del fatto in senso più grave è possibile se la pena finale non aumenta rispetto a quella di primo grado.
- La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio: censure basate sulla diversa valutazione di prove documentali o testimoniali sono inammissibili salvo profili di violazione di legge o vizio motivazionale manifesto.
- La correlazione tra atto di accusa e motivazione della sentenza richiede che la nuova qualificazione sia prevedibile e che l'imputato abbia avuto la possibilità di espletare il contraddittorio; la riqualificazione è lecita se emerge dalla istruttoria svolta e non introduce una sorpresa non difendibile.
- La determinazione della pena rientra in ampio potere discrezionale del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione, non le scelte discrezionali congruamente motivate (es. valutazione delle circostanze attenuanti e della recidiva).
- Per ottenere benefici (es. sospensione condizionale) è necessario che il giudice di merito non abbia riconosciuto elementi ostativi quali recidiva o una prognosi di pericolosità; eccezioni su precedenti o condoni, se non sollevate in appello, difficilmente possono essere sviluppate ex novo in Cassazione.
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