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Sentenza

Sentenza del 09/01/2017 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Varese

VARIA - Contratto di associazione in partecipazione - Litisconsorzio necessario originario - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che, in presenza di un accertamento unitario riguardante la società e i soci, sussiste litisconsorzio necessario originario. La controversia deve quindi essere trattata nei confronti della società e di tutti i soci, non potendo essere validamente decisa soltanto nei confronti di alcune delle parti. L’unica eccezione riguarda le questioni esclusivamente personali del singolo socio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di persone a ristretta base partecipativa e dei relativi soci. Il reddito accertato alla società viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se non è stato materialmente percepito. Per tale ragione, l’accertamento è unitario e il ricorso proposto dalla società o da uno solo dei soci coinvolge necessariamente anche tutti gli altri soggetti interessati, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.

Norme richiamate

  • Principio del litisconsorzio necessario originario nel processo tributario

    L'unitarietà dell'accertamento ... comporta che il ricorso tributario ... riguardi inscindibilmente sia la società sia tutti i soci.

    Quando l’accertamento fiscale è unitario e il reddito della società viene imputato automaticamente ai soci, la presenza in giudizio di tutti i soggetti coinvolti è necessaria. Il giudice non può decidere soltanto nei confronti della società o di alcuni soci.

  • Regola dell’imputazione proporzionale del reddito delle società di persone ai soci

    Imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi.

    Il reddito prodotto dalla società di persone viene attribuito fiscalmente ai soci secondo la loro quota di partecipazione, anche quando gli utili non siano stati effettivamente distribuiti o percepiti.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale riguarda simultaneamente una società di persone e i suoi soci mediante un’unica ricostruzione del reddito, il giudizio deve normalmente coinvolgere la società e tutti i soci.
  • Un ricorso presentato soltanto da uno dei soci o dalla società non consente, di regola, una decisione limitata alle sole parti costituite: il giudice deve garantire la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
  • Il litisconsorzio necessario non opera se il ricorso riguarda esclusivamente una questione personale del singolo socio, estranea alla determinazione unitaria del reddito societario.
  • La mancata partecipazione di tutti i soggetti interessati può impedire una valida decisione di merito e imporre l’integrazione del contraddittorio o la rimessione della causa al giudice competente.
  • Nelle società di persone, l’assenza di effettiva percezione degli utili non esclude automaticamente l’imputazione fiscale del reddito al socio, se l’accertamento si fonda sulla quota di partecipazione agli utili.

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