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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16495/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di ottemperanza ex art. 35-bis ord. pen. a seguito di ordinanza del 3 novembre 2016 che autorizzava l'uso di un computer personale con masterizzatore per ragioni di studio e presa visione di atti processuali; la Direzione del carcere di Oristano non avrebbe consentito l'utilizzo del computer e il ricorrente chiedeva la nomina di un commissario ad acta per ottenere l'esecuzione del provvedimento. Il difensore ha dedotto violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 666 c.p.p. e 35-bis, comma 5, ord. pen.) sostenendo che la scarcerazione non avrebbe dovuto comportare la caducazione delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i provvedimenti di ottemperanza sono strettamente connessi allo stato detentivo in cui sono stati adottati; l'avvenuta scarcerazione (8 luglio 2022) ha determinato la cessazione dell'efficacia dell'ordinanza del 3 novembre 2016 che era riferita a un titolo esecutivo ormai esaurito (espiazione sottoposta a regime 41-bis). Il successivo rientro in carcere (15 luglio 2022) in esecuzione di una nuova ordinanza di custodia cautelare non ha fatto "riprendere efficacia" al precedente provvedimento: il giudice che ha disposto la custodia cautelare è quello competente a valutare e, se del caso, autorizzare l'uso di strumenti informatici. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis

    Norma che disciplina la procedura di ottemperanza davanti al magistrato di sorveglianza; la Corte ha ritenuto che l'istituto dell'ottemperanza si applica a provvedimenti connessi allo stato detentivo vigente al momento dell'adozione e che tali provvedimenti perdono efficacia con la scarcerazione.

  • codice di procedura penale, art. 666, comma 2

    Richiamato quale riferimento processuale in relazione ai mezzi di impugnazione/ricorso; il motivo dedotto consisteva in una presunta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., con riferimento agli artt. 666 c.p.p. e 35-bis ord. pen.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b

    Articolo sul motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge); citato nel ricorso come vizio dedotto dal difensore, ma il Tribunale ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di merito/competenza e caducazione dell'atto impugnato.

  • ordinamento penitenziario, art. 69, comma 2

    Norma che attribuisce funzioni di vigilanza al magistrato di sorveglianza; il ricorrente aveva richiamato la norma in favore della persistenza dei provvedimenti, ma il Tribunale ha interpretato che l'art. 69 non impedisce la caducazione dei provvedimenti alla cessazione dell'espiazione.

  • ordinamento penitenziario, art. 41-bis

    Richiamato nel contesto fattuale: l'ordinanza del 2016 era stata emanata mentre il ricorrente era sottoposto al regime del 41-bis; l'espiazione riferita a quel titolo esecutivo si è conclusa, determinando la fine dell'efficacia delle ordinanze adottate nel corso di quell'esecuzione.

Massime di principio

  • I provvedimenti del magistrato di sorveglianza disposti nell'ambito di una specifica esecuzione (espiazione di pena) sono funzionalmente legati a quel periodo di detenzione e perdono efficacia al termine dell'espiazione (scarcerazione).
  • La successiva rinnovata carcerazione, se fondata su un titolo diverso (es. misura cautelare), non ripristina automaticamente l'efficacia di provvedimenti adottati in precedenti periodi di detenzione; è il giudice che dispone la nuova detenzione a decidere sull'eventuale autorizzazione all'uso di strumenti informatici.
  • La nomina di un commissario ad acta per ottenere l'ottemperanza non è percorribile se il provvedimento richiesto è ormai privo di efficacia per intervenuta scarcerazione.
  • Se si ritiene che diritti siano stati violati nel nuovo periodo di detenzione, va esperito un nuovo rimedio (ad esempio reclamo ex art. 69 ord. pen.) nei confronti dell'autorità competente rispetto alla misura cautelare o all'esecuzione corrente.
  • Per ottenere il riconoscimento di un diritto connesso all'uso di strumenti informatici è importante dimostrare la continuità fra i periodi di detenzione; in mancanza di continuità, la via corretta è chiedere l'autorizzazione al giudice competente per la nuova misura detentiva.

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