Cassazione Civile, Ordinanza n. 30624/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'adibizione di quattro lavoratrici al back office del servizio reclami/rimborsi per il settore pacchi postali, formalmente alle dipendenze prima di una società e poi di un'altra che aveva gestito l'appalto, a seguito della cessazione del contratto di appalto e del successivo licenziamento collettivo intimato dal datore formale. In appello è stato accertato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, ritenuta effettivo datore di lavoro per interposizione fittizia di manodopera, con reintegrazione e risarcimento parametrato alle retribuzioni maturate sino all'effettiva reintegra. La società ricorrente ha censurato: 1) l'applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, sostenendo che la decorrenza dovesse ancorarsi alla cessazione dell'appalto e non al licenziamento e che l'azione contro il terzo utilizzatore richiedesse una specifica impugnazione; 2) la lettura della lettera di impugnazione della lavoratrice, che riguardava solo il licenziamento del datore formale; 3) la violazione del giudicato formatosi sul rapporto con il datore formale; 4) l'erronea applicazione delle norme sull'interposizione di manodopera, sostenendo che i poteri di controllo dell'appaltante non bastassero a integrare l'appalto illecito; 5) l'erronea applicazione del regime sanzionatorio del licenziamento, perché la Corte territoriale aveva applicato una tutela reintegratoria e risarcitoria ritenuta riferibile alla nullità, mentre avrebbe dovuto applicarsi la disciplina dell'art. 18, comma 7, l. n. 300/1970 per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi e ha accolto il quinto. Ha confermato che, in caso di azione diretta a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo all'utilizzatore, non si applica la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 in assenza di un atto scritto equipollente di recesso da parte dell'utilizzatore; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sulla sussistenza dell'interposizione illecita e infondato il richiamo al giudicato. Ha invece rilevato che, una volta accertata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza delle ragioni organizzative, il regime sanzionatorio applicabile era quello dell'art. 18, comma 7, l. n. 300/1970, con rinvio al comma 4 e dunque con indennità risarcitoria entro il tetto di dodici mensilità, non la disciplina prevista per la nullità. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al quinto motivo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per la sola determinazione della corretta tutela sanzionatoria e delle spese.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010
la decadenza non si applica all'azione volta ad accertare un rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, quando manchi un atto scritto equipollente di recesso proveniente da quest'ultimo
artt. 6, commi 1 e 2, L. n. 604/1966
il termine decadenziale per l'impugnazione del licenziamento riguarda l'atto di recesso del datore formale e non impedisce l'azione contro il terzo asserito datore effettivo nelle ipotesi considerate
art. 39, comma 1, d.lgs. n. 81/2015
norma non estensibile analogicamente all'appalto; rileva solo per la somministrazione di lavoro irregolare e conferma la decorrenza dalla cessazione dell'attività presso l'utilizzatore in quel diverso ambito
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
richiamato come indice sistematico, ma non applicabile per estensione alla decadenza dell'azione di accertamento del rapporto con l'utilizzatore nell'appalto
art. 2909 c.c.
il motivo sul giudicato è stato respinto perché la domanda principale di accertamento del rapporto con l'utilizzatore era autonoma rispetto alla domanda subordinata decisa in primo grado
art. 1 L. n. 1369/1960
l'appalto illecito si configura quando il potere organizzativo e direttivo è in concreto attribuito al committente e l'apporto dell'appaltatore è meramente marginale
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
per il genuino appalto è necessario che l'appaltatore realizzi un risultato autonomo con propria organizzazione, mezzi propri, assunzione del rischio d'impresa e reale potere sui dipendenti
art. 27 d.lgs. n. 276/2003
richiamato nel motivo ma non accolto; la Corte ha comunque ricondotto il licenziamento all'effettivo datore di lavoro ai fini della tutela conseguente
art. 18 L. n. 300/1970
per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo per insussistenza delle ragioni organizzative si applica il comma 7, che rinvia al comma 4 e prevede reintegra e indennità fino a dodici mensilità
art. 5 L. n. 223/1991
menzionato nel quadro fattuale del primo grado, ma non costituisce il nucleo decisorio della cassazione
Massime di principio
- L'azione del lavoratore volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo a un soggetto diverso dal datore formale non è soggetta al termine decadenziale dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 quando non vi sia un atto scritto o equipollente di recesso proveniente dal preteso datore effettivo.
- In caso di licenziamento intimato dal datore formale, l'impugnazione stragiudiziale rivolta a tale soggetto è sufficiente a preservare l'azione, anche se il lavoratore contesta in seguito che il vero datore sia un terzo utilizzatore.
- Nelle controversie sull'interposizione illecita di manodopera, la genuinità dell'appalto va verificata in concreto sulla base dell'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore, del potere direttivo e di controllo, dell'impiego di mezzi propri e dell'assunzione del rischio d'impresa; se il committente esercita in fatto il potere direttivo e organizzativo, l'interposizione è configurabile.
- Quando un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dichiarato illegittimo per insussistenza delle ragioni organizzative, il regime sanzionatorio applicabile è quello dell'art. 18, comma 7, L. n. 300/1970, con rinvio al comma 4, e quindi con limite massimo di dodici mensilità, non la disciplina riservata ai licenziamenti nulli.
- La qualificazione della domanda principale e di quella subordinata è decisiva ai fini del giudicato: la definizione della domanda subordinata non impedisce la decisione sulla domanda principale autonoma di accertamento del rapporto con il soggetto ritenuto utilizzatore effettivo.
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