Sentenza n. 1980/2026 - Napoli, Sezione 4
Per l’accertamento - quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e della legge 241/90 articolo 2, a seguito delle “Denunce per il rilascio dell’attestazione di libera circolazione”, presentate telematicamente all’Ufficio Esportazioni di Napoli dal dott. -OMISSIS-, in nome e per conto della Dott.ssa -OMISSIS-, in data 9/6/2021 (prot. nn. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- -OMISSIS-e n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-- all.ti 1, 2, 3, 4 e 6quater), nonché alle successive diffide del 27/09/2021, del 01/10/2021, del 20/10/2021 e del 12.11.2021 (all.ti 7, 9, 10 e 12), con le quali si chiedeva all’Ufficio Esportazione di Napoli nonché al Ministero della Cultura di rilasciare, alla luce della documentazione prodotta, e del tempo trascorso, i relativi attestati/certificati richiesti; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alle predette istanze e alle relative diffide, mediante l’adozione di un provvedimento espresso. - quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 maggio 2022: - per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: 1) della nota del Ministero della Cultura, Ufficio Esportazione, n. -OMISSIS- del 24.3.2022 (all. 1), con la quale le istanze per il rilascio dell’attestazione di libera circolazione presentate dal dott. -OMISSIS-, per conto della Dott.ssa -OMISSIS- (prot. nn. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-- cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-- cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-– cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-; nonchè prot. nn. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- -OMISSIS-e n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-- all.ti da 2 a 5ter) sono state dichiarate improcedibili, notificata in pari data; 2) della nota del 27.12.2021, prot. -OMISSIS-, allegata alla nota del 24.3.2022 (all. 1bis); 3) della nota n. -OMISSIS- del 21.3.2022; 4) della nota del 30.3.2022, prot. n. -OMISSIS- (all. 1ter); 5) della relazione tecnica della Dott.ssa -OMISSIS-, non integralmente conosciuta; 6) nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze per il rilascio degli attestati di libera circolazione delle opere d’arte e, con motivi aggiunti, provvedimenti dichiarativi dell’improcedibilità delle istanze
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione culturale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Cultura e dall’Ufficio Esportazioni di Napoli sulle istanze telematiche del 9 giugno 2021 dirette al rilascio degli attestati di libera circolazione relativi a una raccolta di 563 opere, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere con un atto espresso. Dopo l’adozione di provvedimenti sopravvenuti che avevano dichiarato improcedibili le istanze, la ricorrente proponeva motivi aggiunti chiedendone l’annullamento, deducendo varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere. L’amministrazione rappresentava che l’istruttoria era stata sospesa per approfondimenti, anche penali, sulla provenienza e autenticità delle opere. Nel corso del giudizio i beni venivano sottoposti a sequestro e, successivamente, la ricorrente trasferiva la proprietà delle opere mediante conferimento a una fondazione. La stessa ricorrente dichiarava quindi di non avere più un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio e chiedeva la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui il trasferimento della proprietà delle opere aveva determinato la perdita della titolarità sostanziale e di qualsiasi vantaggio pratico conseguibile dalla decisione. Non è stato quindi esaminato il merito delle censure contro il silenzio, né quello delle doglianze rivolte contro i provvedimenti dichiarativi dell’improcedibilità delle istanze. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzata dalla ricorrente per chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e dell’obbligo di provvedere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata perché la ricorrente ha perso la titolarità delle opere e ogni utilità concreta derivante dalla prosecuzione del giudizio.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Costituisce il quadro normativo richiamato nelle istanze per il rilascio degli attestati di libera circolazione delle opere d’arte.
art. 2 l. 241/1990
È stato invocato in relazione all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente perde la titolarità sostanziale del bene o del rapporto controverso e non residua alcun vantaggio pratico conseguibile dalla pronuncia richiesta.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata sulla base della specifica dichiarazione del ricorrente, quando questa evidenzi in modo univoco la perdita dell’utilità concreta e attuale derivante dalla prosecuzione del giudizio.
- La perdita dell’interesse alla domanda principale determina l’improcedibilità anche delle domande proposte con motivi aggiunti, se anch’esse non possono più procurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale.
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