Cassazione Civile, Ordinanza n. 09615/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino albanese aveva proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cuneo. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 e il vizio di motivazione apparente. In particolare ha sostenuto che il giudice di merito non aveva valutato la sua situazione personale e il pericolo che avrebbe corso in caso di rientro in Albania, esposto a una vendetta di sangue ('gjakmarrje') collegata alla legge del Kanun. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata considerazione dei presupposti della c.d. protezione complementare ex art. 19 TUI e l’omessa indagine sul suo radicamento e sulla sua integrazione in Italia. Il terzo motivo non è descritto nel testo, quindi non è determinabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui la motivazione è apparente quando consiste in formule di stile, astratte e non riferite alla concreta fattispecie, tali da non rendere percepibile la ratio decidendi né consentire il controllo di legittimità. Poiché il giudice di pace aveva omesso una specifica valutazione del dedotto rischio di vendetta di sangue in Albania, la motivazione è stata giudicata apparente. Il secondo motivo è stato assorbito. L’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Cuneo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
opposizione proposta ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98
individua il rimedio oppositivo avverso il decreto di espulsione oggetto del giudizio di merito.
art. 18 d.lgs. n. 150/2011
opposizione ... ex art. 18 d.lgs. n.150/2011
disciplina il rito applicabile all’opposizione avverso il provvedimento espulsivo.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
violazione e mancata applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998
impone la valutazione delle cause ostative all’espulsione e del pericolo dedotto dal cittadino straniero; la Corte rileva che la relativa deduzione specifica deve essere effettivamente esaminata dal giudice di merito.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
protezione complementare di cui all'art.19 TUI
costituisce il parametro invocato per la tutela contro il rimpatrio, ma il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando si riduce a formule di stile o affermazioni generiche non ancorate alla fattispecie concreta, perché in tal caso non consente di individuare la ratio decidendi né il controllo di legittimità.
- Quando l’opponente a un decreto di espulsione deduce in modo specifico un rischio personale di danno in caso di rimpatrio, il giudice di merito deve esaminare puntualmente tale allegazione e non può liquidarla con una motivazione astratta e stereotipata.
- L’omessa o apparente valutazione di un fatto decisivo specificamente dedotto determina la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice di merito.
- L’accoglimento di un motivo assorbente rende non necessario l’esame degli ulteriori motivi di ricorso fondati su questioni dipendenti o subordinate.
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