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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17799/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 54 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità. Sosteneva di essersi trovato nella necessità di recarsi presso un pronto soccorso per un asserito bisogno di ricovero ospedaliero, e contestava la ricostruzione fattuale della Corte territoriale, ritenendola generica e approssimativa, anche ipotizzando un errore dei verbalizzanti sugli orari. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso riproducesse pedissequamente una censura già proposta in appello e già esaminata e superata con motivazione adeguata, fondata sulla smentita della pretesa necessità di ricovero, sull'assenza dell'imputato al pronto soccorso al momento del controllo e sulla mancata produzione della documentazione sanitaria che avrebbe dovuto corroborare la tesi difensiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse meramente reiterativa rispetto a quella già dedotta in appello e che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e non efficacemente contrastata, poiché aveva escluso in fatto la situazione di necessità allegata dalla difesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello, senza ulteriori specificazioni nel testo sulla sua concreta declinazione fattuale

  • art. 54 c.p.

    invocato dalla difesa come base della scriminante dello stato di necessità; la Corte ne esclude l'applicazione perché la situazione allegata è stata smentita in fatto

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata in tema di condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale o colpevole

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza apportare specifiche e decisive censure, una doglianza già dedotta in appello e adeguatamente disattesa con motivazione non manifestamente illogica.
  • La scriminante dello stato di necessità non può essere riconosciuta se la situazione di fatto allegata dalla difesa risulta smentita dagli accertamenti di merito, specie quando manchi la documentazione idonea a corroborare l'assunto difensivo.
  • Una contestazione di genericità della motivazione non è sufficiente se non si confronta in modo puntuale con le ragioni fattuali poste a base della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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