Cassazione Civile, Sentenza n. 29380/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura l'oscuramento di informazioni contenute nelle offerte/documenti produttivi operato dalla stazione appaltante durante la fase di valutazione, sostenendo che tale oscuramento ha impedito la verifica della correttezza della valutazione, ha violato il principio di trasparenza e ha ostacolato il diritto di difesa e di accesso agli atti della procedura di gara. La resistente giustifica l'oscuramento invocando la tutela dei dati personali, dei segreti commerciali e/o informazioni riservate rilevanti per la concorrenza.
La decisione
Il giudice ha operato un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla trasparenza delle procedure di gara e la necessità di proteggere dati personali e segreti commerciali. Ha ritenuto ingiustificato l'oscuramento generalizzato e non motivato, ordinando la rimozione dell'oscuramento laddove le informazioni non rientrano in categorie effettive di riservatezza; ha disposto in alternativa l'accesso limitato o con modalità protette alle parti sensibili (ad esempio mediante redazione mirata, accesso in visione protetta, o oscuramento solo delle esatte informazioni coperte da segreto). È stata spesso disposta la rinnovazione della valutazione o l'integrazione degli atti qualora l'oscuramento abbia effettivamente impedito il controllo della legittimità dell'atto amministrativo.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
la norma impone la protezione dei dati personali ma non giustifica un oscuramento automatico: occorre valutare caso per caso se e quali dati debbano essere nascosti, applicando il principio di minimizzazione e bilanciando il diritto alla trasparenza della pubblica amministrazione
D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
il codice sancisce principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza nelle procedure di gara; l'oscuramento che ostacola il controllo sulla correttezza della valutazione può risultare in contrasto con tali principi se non adeguatamente motivato e circoscritto
D.lgs. 33/2013 (Trasparenza amministrativa)
prevede obblighi di pubblicità e accesso agli atti amministrativi: gli atti delle procedure devono essere resi accessibili salvo limitate eccezioni motivate, pertanto l'oscuramento va giustificato specificamente
Legge 241/1990 (procedure amministrative e accesso ai documenti)
disciplinando il diritto di accesso, richiede motivazioni concrete per la limitazione dell'accesso e la possibilità per l'interessato di contestare oscuramenti eccessivi o non motivati
Massime di principio
- L'oscuramento dei documenti in sede di valutazione non è ammesso in modo generico: deve essere specificamente motivato e limitato alle informazioni effettivamente riservate
- Va sempre bilanciato l'interesse pubblico alla trasparenza e controllo della correttezza della procedura con la tutela dei dati personali e dei segreti commerciali
- La stazione appaltante dovrebbe indicare per ciascun elemento oscurato la categoria di riservatezza invocata e fornire prova che la divulgazione avrebbe arrecato un pregiudizio rilevante
- Quando l'oscuramento impedisce il controllo della legittimità della valutazione, il ricorso dell'interessato ha buona probabilità di successo e il giudice può ordinare la rimozione parziale dell'oscuramento o misure alternative di accesso protetto
- Misure proporzionate alternative all'oscuramento totale: redazione mirata, visione in sede protetta, accesso con clausole di riservatezza o oscuramento puntuale delle sole informazioni coperte dal segreto
- Applicare il principio di minimizzazione dei dati (GDPR): oscurare solo i dati personali non necessari al controllo della valutazione
- Documentare sempre le ragioni dell'oscuramento nell'atto amministrativo per evitare censure giudiziarie
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