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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11928/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di peculato d'uso (capo A) e aveva rideterminato le pene per falsità ideologica in atto pubblico (capi B, C, D). Le censure principali: contestazione della qualificazione degli "ordini di uscita" e delle "relazioni/ordini di servizio" come atti pubblici e fidefacenti; dedotta insufficienza della prova sulla natura istituzionale della trasferta a Potenza; richiesta di riqualificazione delle condotte in false attestazioni previste dall'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 o in art. 323 cod. pen.; dedotta mancanza del dolo e invocazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis), nonché applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen.; doglianze procedurali e di motivazione, con richiesta di annullamento o rinvio limitatamente ad alcune censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Muto e Salvati ritenendoli infondati o inammissibili. Ha confermato la qualificazione degli "ordini di uscita" e delle "relazioni/ordini di servizio" come atti pubblici e dotati di valore fidefacente interno, nonché la correttezza della valutazione di merito che ha ritenuto le attestazioni incompatibili con le risultanze (deposizioni e tabulati telefonici) e quindi false. Ha escluso la riqualificazione automatica in art. 55-quinquies o art. 323 senza che emergano fatti nuovi capaci di smentire la ricostruzione di merito. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che impugnavano la mancanza di dolo e l'applicabilità della particolare tenuità o dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, evidenziando che tali circostanze richiedono puntuale e specifica prova. Ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sul travisamento del fatto e l'onere di autosufficienza del ricorso (necessità di allegare o trascrivere atti processuali decisivi). Di conseguenza la sentenza di appello è stata confermata nei suoi punti essenziali; per il reato di falso è stato indicato il termine di estinzione della prescrizione (termine finale indicato nella motivazione: 24/10/2027).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato d'uso)

    Il reato di peculato d'uso si configura quando l'uso dell'auto di servizio per fini privati è vietato in assenza di provvedimenti autorizzativi; l'assenza di autorizzazioni deve essere provata dall'accusa. Nel caso la Corte d'appello aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione.

  • art. 479 cod. pen. (falso ideologico in atto pubblico)

    La Corte ha ritenuto che le relazioni e gli ordini di servizio/uscita formati da pubblici ufficiali sono atti pubblici interni e possono integrare falso ideologico se attestano fatti non corrispondenti alla realtà; è sufficiente il dolo generico (immutatio veri), non è richiesto animus nocendi.

  • art. 476 comma secondo cod. pen.

    Richiamato come norma collegata a quella sul falso ideologico; rileva per la tipizzazione della fattispecie contestata ai ricorrenti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del vizio di motivazione deducibile in cassazione: il vizio deve risultare dal testo della motivazione o da atti del processo specificamente indicati; la Corte sottolinea l'onere di autosufficienza del ricorso.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    In caso di estinzione del reato per prescrizione, perché segua una pronuncia assolutoria è necessario un "quid pluris" che dimostri in modo palese l'innocenza; la Cassazione richiama questo standard elevato.

  • art. 2699 e 2700 cod. civ.

    Richiamati nel quadro della discussione sulla nozione di atto pubblico; la Corte precisa che la nozione penale di atto pubblico è più ampia e include atti interni dotati di rilevanza giuridica.

  • art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Norma sulle false attestazioni/certificazioni nel rapporto di lavoro pubblico. La Corte ha osservato che la riqualificazione in tale fattispecie non può essere accolta senza prova specifica e che il delitto contestato (falso ideologico) resta configurabile indipendentemente.

  • art. 62, n. 4 cod. pen. (attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità)

    L'attenuante è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica se il fatto è determinato da motivo di lucro e il danno/lucro è di speciale tenuità; la Corte ha ritenuto la deduzione difensiva generica e priva degli elementi fattuali necessari per riconoscerla.

  • art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)

    La causa di non punibilità richiede valutazione complessa e cumulativa delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno/pericolo; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non fossero dimostrate nel caso concreto.

  • art. 159 cod. pen. (sospensione della prescrizione)

    La Corte ha computato i termini di prescrizione dei reati di falso, indicando la data finale di estinzione (calcolo terminato al 24/10/2027).

Massime di principio

  • Gli ordini di servizio, le relazioni di servizio e gli ordini di uscita redatti da pubblici ufficiali possono costituire "atti pubblici" anche se hanno natura interna all'amministrazione, qualora abbiano attitudine a rilevanza giuridica o a influenzare l'iter procedimentale: la loro falsificazione configura il reato di falso ideologico in atto pubblico.
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova è estremamente limitato: non sono ammesse riletture alternative del compendio probatorio salvo che emergano atti processuali che rendano palese un vizio di motivazione; perciò è essenziale allegare o trascrivere integralmente gli atti decisivi nel ricorso.
  • Quando il reato è estinto per prescrizione, per ottenere un'assoluzione ex art. 129 c.p.p. è necessaria la prova evidente dell'innocenza; mere argomentazioni alternative non sono sufficienti.
  • La riqualificazione della condotta in fattispecie meno gravi (es. art. 55-quinquies) richiede che emergano elementi probatori concreti che giustifichino tale riclassificazione; la semplice prospettazione difensiva è insufficiente.
  • L'applicazione di attenuanti quali l'art. 62, n. 4 o la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una specifica e puntuale dimostrazione dell'entità del lucro/danno e delle modalità della condotta; deduzioni generiche non bastano.
  • Per la configurabilità del dolo nel falso ideologico del pubblico ufficiale è sufficiente il dolo generico (volontà di attestare il falso/immutatio veri); non è necessario provare l'intento di nuocere.
  • In difesa, per contestare la natura di atto pubblico o la valutazione di merito è strategico produrre e allegare integralmente gli atti processuali (depositare verbali, tabulati, e documenti) già in sede di impugnazione per evitare preclusioni in Cassazione.

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