Cassazione Penale, Sentenza n. 17446/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulla sospensione della patente: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, eliminando tale sanzione e ordinando la trasmissione degli atti al Prefetto di Milano per le eventuali determinazioni di sua competenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza che aveva estinto i reati a carico di Galbusera per esito positivo della messa alla prova, censurando che il Tribunale aveva illegittimamente disposto, unitamente all'estinzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Si lamenta l'esercizio di una potestà riservata al Prefetto e l'erronea applicazione delle norme di riferimento (art. 168-ter c.p., artt. 223 e 224 cod. strada), posto che l'estinzione per messa alla prova prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e quindi non legittimerebbe il provvedimento giurisdizionale che impone una sanzione amministrativa di competenza prefettizia.
Norme richiamate
art. 168-ter cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 168-ter come norma che, in caso di esito positivo della messa alla prova, determina l'estinzione del reato e prescinde dall'accertamento della responsabilità penale, impedendo quindi al giudice di applicare sanzioni amministrative accessorie di competenza del Prefetto in assenza di norma espressa che gli attribuisca tale potere.
artt. 223 e 224 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)
La disciplina delle sanzioni amministrative accessorie (in particolare la sospensione della patente) è fondamentalmente di competenza del Prefetto; il giudice non può sostituirsi al Prefetto salvo che una norma specifica riconosca al giudice tale competenza in via derogatoria.
art. 224, comma 3 d.lgs. n. 285/1992
Richiamato in quanto indica la competenza prefettizia delle sanzioni amministrative accessorie; la Corte conferma che tale competenza non è esercitabile dal giudice quando l'estinzione deriva dalla messa alla prova.
artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285/1992 (richiamati)
La Corte distingue i casi disciplinati dagli artt. 186 e 187 (guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti) e i commi che prevedono la possibilità, in particolari ipotesi (es. sostituzione con lavoro di pubblica utilità), di attribuire al giudice poteri diversi: solo in quelle ipotesi speciali la legge consente al giudice di applicare sanzioni amministrative accessorie, mentre la messa alla prova positiva non rientra in tali fattispecie.
art. 189 (commi richiamati) e art. 590-bis c.p. (capo di imputazione)
Articoli citati in relazione alle imputazioni iniziali; la decisione riguarda la fase sanzionatoria/accessoria successiva all'estinzione sancita ex art. 168-ter e non modifica l'avvenuto esito positivo della messa alla prova che ha determinato l'estinzione dei reati.
Massime di principio
- La messa alla prova con esito positivo determina l'estinzione del reato e, salvo espressa previsione normativa che attribuisca al giudice tale potere, impedisce al giudice di irrogare sanzioni amministrative accessorie di competenza del Prefetto.
- La competenza a irrogare la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria spetta al Prefetto; il giudice può farlo solo quando una norma speciale lo autorizza espressamente (es. specifiche disposizioni negli artt. 186 e 187 che derogano al regime generale).
- Se un giudice dispone una sanzione amministrativa di competenza prefettizia in presenza di estinzione per messa alla prova, la Cassazione annullerà la statuizione relativa alla sanzione accessoria senza rinvio e disporrà la trasmissione degli atti al Prefetto.
- In situazioni analoghe è opportuno separare la valutazione penale (messa alla prova, estinzione) dall'eventuale procedimento amministrativo che il Prefetto potrà eventualmente avviare: l'annullamento giurisdizionale non esclude l'intervento autonomo dell'Autorità amministrativa.
- Difesa e giudice devono verificare, prima di disporre sanzioni amministrative accessorie, se sussiste una norma che attribuisce espressamente tale potere al giudice; in caso contrario la competenza resta al Prefetto e l'irrogazione giudiziale è impugnabile e annullabile.
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