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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29310/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito di procedura DOCFA relativa a un locale sito in Formello, l'Amministrazione ha rettificato il classamento da C/3 a D/7 e aumentato la rendita. La società proprietaria ha impugnato l'atto sostenendo che il bene dovesse restare in categoria C/3, in quanto adibito a laboratorio, e che la classificazione catastale dovesse tener conto della normale destinazione funzionale e, anche, di precedenti giudicati tra le stesse parti. Con i cinque motivi di ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 138/1998 per avere la CTR omesso di considerare la normale destinazione funzionale e le consuetudini locali; 2) violazione delle norme sul procedimento e sul contraddittorio endoprocedimentale per avere escluso la necessità di previa interlocuzione prima dell'avviso; 3) violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso catastale, ritenuto invece insufficiente perché privo dei dati fattuali e giuridici; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto non contestate le caratteristiche strutturali e funzionali del fabbricato; 5) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere attribuito rilievo decisivo alle fotografie dell'Ufficio senza una comparazione critica con la documentazione contraria prodotta dalla contribuente (perizia, contratti di locazione, certificato di agibilità a laboratorio).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha ribadito che il classamento catastale dipende dalla destinazione oggettiva del bene, desumibile dalle caratteristiche strutturali, tipologiche e dimensionali, non dall'uso concreto o soggettivo; ha escluso che vi fosse un giudicato esterno utile, perché le precedenti decisioni richiamate riguardavano immobili diversi e, comunque, il giudicato rileva nei limiti di identità di soggetti, petitum e causa petendi; ha confermato che, nel procedimento DOCFA, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo né si applica il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente; ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, trattandosi di mera rivalutazione tecnica di dati già forniti dal contribuente; ha infine escluso errori censurabili ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la CTR non ha utilizzato prove illegittime ma ha valutato gli elementi istruttori secondo il prudente apprezzamento, e che la non contestazione riguardava solo le caratteristiche oggettive del fabbricato, non la sua destinazione funzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    La categoria catastale si determina in base alla normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi e delle consuetudini locali, ma sempre in chiave oggettiva e non in base all'uso soggettivo del bene.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    È stata evocata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di motivazione e di garanzie procedimentali; la Corte ha escluso che imponesse un contraddittorio preventivo nel procedimento DOCFA.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di sessanta giorni e le garanzie del comma 7 riguardano la verifica fiscale presso il contribuente e non si estendono agli atti catastali adottati nell'ambito della procedura DOCFA.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione dell'atto catastale è sufficiente quando indica gli elementi essenziali e, nei casi di rivalutazione tecnica di dati già forniti, non richiede una motivazione analitica ulteriore.

  • art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75

    Richiamato quale base normativa del sistema catastale e del procedimento di classamento/revisione.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    La procedura DOCFA ha struttura partecipativa e consente l'interlocuzione del contribuente nella fase precedente all'atto di classamento, escludendo un obbligo autonomo di contraddittorio preventivo.

  • art. 11, comma 1, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154

    È richiamato per affermare che il nuovo classamento conseguente a denuncia di variazione non richiede sopralluogo preventivo.

  • artt. 30 e 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Il classamento richiede di accertare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito, collocando l'unità nella categoria corrispondente in base a confronti con le unità tipo.

  • art. 62 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    La destinazione ordinaria va accertata con riferimento alle prevalenti consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo nei limiti di identità di soggetti, petitum e causa petendi; non basta la mera identità di questioni giuridiche o fattuali.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è censurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o male applica il principio di non contestazione; non è invece sindacabile la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    È denunciabile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando ciò non è consentito; non copre il semplice dissenso sulla ponderazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure sono state esaminate nei limiti del vizio di violazione di legge e del vizio motivazionale, ma sono state ritenute infondate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il classamento catastale di un immobile va effettuato sulla base di caratteristiche oggettive, strutturali, tipologiche e dimensionali del bene, non sull'uso concreto che ne faccia il proprietario o il conduttore.
  • Per gli immobili riconducibili a categorie speciali o particolari, la destinazione funzionale rilevante deve emergere dalla conformazione del bene e dalla sua potenzialità produttiva, essendo irrilevanti destinazioni occasionali, anomale o non coerenti con la struttura dell'immobile.
  • Nel procedimento DOCFA l'Amministrazione che si discosti dalla proposta del contribuente non è tenuta, in mancanza di specifica previsione, ad attivare un contraddittorio preventivo ulteriore, perché la procedura è già connotata da partecipazione del contribuente.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento catastale è sufficiente, quando la diversa rendita derivi da una rivalutazione tecnica dei medesimi dati forniti dal contribuente, con l'indicazione degli elementi amministrativo-censuari essenziali.
  • Il giudicato esterno è invocabile solo se vi è identità di soggetti, petitum e causa petendi; non basta che in precedenti cause siano state affrontate questioni analoghe o che vi sia identità di immobili solo parziale o diversa.
  • In cassazione la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio, ma solo per denunciare l'utilizzo di prove inesistenti o l'attribuzione di un valore legale errato alle prove acquisite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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