Cassazione Civile, Ordinanza n. 29310/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito di procedura DOCFA relativa a un locale sito in Formello, l'Amministrazione ha rettificato il classamento da C/3 a D/7 e aumentato la rendita. La società proprietaria ha impugnato l'atto sostenendo che il bene dovesse restare in categoria C/3, in quanto adibito a laboratorio, e che la classificazione catastale dovesse tener conto della normale destinazione funzionale e, anche, di precedenti giudicati tra le stesse parti. Con i cinque motivi di ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 138/1998 per avere la CTR omesso di considerare la normale destinazione funzionale e le consuetudini locali; 2) violazione delle norme sul procedimento e sul contraddittorio endoprocedimentale per avere escluso la necessità di previa interlocuzione prima dell'avviso; 3) violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso catastale, ritenuto invece insufficiente perché privo dei dati fattuali e giuridici; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto non contestate le caratteristiche strutturali e funzionali del fabbricato; 5) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere attribuito rilievo decisivo alle fotografie dell'Ufficio senza una comparazione critica con la documentazione contraria prodotta dalla contribuente (perizia, contratti di locazione, certificato di agibilità a laboratorio).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha ribadito che il classamento catastale dipende dalla destinazione oggettiva del bene, desumibile dalle caratteristiche strutturali, tipologiche e dimensionali, non dall'uso concreto o soggettivo; ha escluso che vi fosse un giudicato esterno utile, perché le precedenti decisioni richiamate riguardavano immobili diversi e, comunque, il giudicato rileva nei limiti di identità di soggetti, petitum e causa petendi; ha confermato che, nel procedimento DOCFA, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo né si applica il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente; ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, trattandosi di mera rivalutazione tecnica di dati già forniti dal contribuente; ha infine escluso errori censurabili ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la CTR non ha utilizzato prove illegittime ma ha valutato gli elementi istruttori secondo il prudente apprezzamento, e che la non contestazione riguardava solo le caratteristiche oggettive del fabbricato, non la sua destinazione funzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
La categoria catastale si determina in base alla normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi e delle consuetudini locali, ma sempre in chiave oggettiva e non in base all'uso soggettivo del bene.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
È stata evocata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di motivazione e di garanzie procedimentali; la Corte ha escluso che imponesse un contraddittorio preventivo nel procedimento DOCFA.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di sessanta giorni e le garanzie del comma 7 riguardano la verifica fiscale presso il contribuente e non si estendono agli atti catastali adottati nell'ambito della procedura DOCFA.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione dell'atto catastale è sufficiente quando indica gli elementi essenziali e, nei casi di rivalutazione tecnica di dati già forniti, non richiede una motivazione analitica ulteriore.
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75
Richiamato quale base normativa del sistema catastale e del procedimento di classamento/revisione.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701
La procedura DOCFA ha struttura partecipativa e consente l'interlocuzione del contribuente nella fase precedente all'atto di classamento, escludendo un obbligo autonomo di contraddittorio preventivo.
art. 11, comma 1, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154
È richiamato per affermare che il nuovo classamento conseguente a denuncia di variazione non richiede sopralluogo preventivo.
artt. 30 e 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Il classamento richiede di accertare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito, collocando l'unità nella categoria corrispondente in base a confronti con le unità tipo.
art. 62 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
La destinazione ordinaria va accertata con riferimento alle prevalenti consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno opera solo nei limiti di identità di soggetti, petitum e causa petendi; non basta la mera identità di questioni giuridiche o fattuali.
art. 115 c.p.c.
La violazione è censurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o male applica il principio di non contestazione; non è invece sindacabile la mera valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
È denunciabile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando ciò non è consentito; non copre il semplice dissenso sulla ponderazione delle prove.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure sono state esaminate nei limiti del vizio di violazione di legge e del vizio motivazionale, ma sono state ritenute infondate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il classamento catastale di un immobile va effettuato sulla base di caratteristiche oggettive, strutturali, tipologiche e dimensionali del bene, non sull'uso concreto che ne faccia il proprietario o il conduttore.
- Per gli immobili riconducibili a categorie speciali o particolari, la destinazione funzionale rilevante deve emergere dalla conformazione del bene e dalla sua potenzialità produttiva, essendo irrilevanti destinazioni occasionali, anomale o non coerenti con la struttura dell'immobile.
- Nel procedimento DOCFA l'Amministrazione che si discosti dalla proposta del contribuente non è tenuta, in mancanza di specifica previsione, ad attivare un contraddittorio preventivo ulteriore, perché la procedura è già connotata da partecipazione del contribuente.
- La motivazione dell'avviso di accertamento catastale è sufficiente, quando la diversa rendita derivi da una rivalutazione tecnica dei medesimi dati forniti dal contribuente, con l'indicazione degli elementi amministrativo-censuari essenziali.
- Il giudicato esterno è invocabile solo se vi è identità di soggetti, petitum e causa petendi; non basta che in precedenti cause siano state affrontate questioni analoghe o che vi sia identità di immobili solo parziale o diversa.
- In cassazione la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio, ma solo per denunciare l'utilizzo di prove inesistenti o l'attribuzione di un valore legale errato alle prove acquisite.
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