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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27156/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Kamal Nasr Allah ha impugnato per vizio di motivazione chiedendo che si tenesse conto di elementi probatori (esame STUB sull'arma, esami per impronte, dichiarazioni dei coimputati e proprie dichiarazioni) che avrebbero dimostrato la sua inconsapevolezza della presenza dell'arma sull'automobile. Jonathan Santana Poche ha proposto tre motivi: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza relativamente al capo 8) (si sarebbe valutato un diverso fatto rispetto a quanto contestato); (2) vizio di motivazione sulla mancata disponibilità della sostanza stupefacente e sulla configurabilità della cessione/accordo, deducendo che l'accordo non si era perfezionato o che la disponibilità era venuta meno prima del perfezionamento; (3) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante presunta resipiscenza e collaborazione confessorie.

La decisione

Entrambi i ricorsi dichiarati inammissibili. Per Kamal la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo generico e diretto a rivedere la valutazione di merito delle prove, ciò che in sede di cassazione non è consentito se la motivazione dei giudici di merito è coerente e priva di illogicità manifeste. Per Santana Poche i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è stato violato perché il nucleo essenziale dell'addebito (conclusione dell'accordo per la ricezione/corresponsione dello stupefacente) è rimasto lo stesso; l'accordo per la cessione è considerato reato consumato all'atto del perfezionamento dell'accordo quando il cedente aveva la disponibilità della sostanza; il diniego delle attenuanti è stato adeguatamente motivato alla luce della personalità e dei precedenti. Conseguenze: onere delle spese e versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

    Richiamata quale norma procedurale in ordine al trattamento dei ricorsi in questa specifica procedura; utilizzata come riferimento formale per il rito di trattazione.

  • art. 512 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione della correlazione tra accusa e sentenza; la Corte applica i principi che regolano l'oggettività dell'imputazione e l'obbligo di corrispondenza tra contestazione e decisione.

  • art. 110 c.p.

    Usato per delineare il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la partecipazione alla spedizione punitiva implicava anche la consapevolezza e la responsabilità per il porto/detenzione dell'arma.

  • legge 110/1975, art. 23 (commi vari)

    Richiamata nei profili di reato relativi alle armi; la Corte ha confermato che il possesso e la detenzione illegale di arma e munizioni sono provati dalle risultanze balistiche e dalle dichiarazioni.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sul traffico di stupefacenti; la Corte ha applicato il principio secondo cui l'accordo per la cessione è idoneo a consumare il reato quando, al momento dell'accordo, il cedente ha la disponibilità della sostanza.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti speciali; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per la gravità della personalità e dei precedenti del ricorrente.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha motivato il diniego richiamando elementi soggettivi (precedenti, personalità) e l'intensità del dolo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone conseguenze economiche a carico del ricorrente a seguito di inammissibilità, applicata per determinare spese e somma da versare alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la riesamina di merito delle prove: se la motivazione dei giudici di merito è coerente e priva di illogicità manifeste, i diversi apprezzamenti probatori proposti dalla difesa si risolvono in censure inammissibili.
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede una trasformazione radicale e incompatibile del fatto contestato per configurare violazione: differenze formali o ricostruzioni diverse non sono sufficienti se rimane un nucleo comune di fatto.
  • L'accordo per la cessione di stupefacenti si considera consumato al momento del perfezionamento dell'accordo quando il cedente disponeva della sostanza; la successiva perdita della disponibilità, se posteriore all'accordo, non invalida la consumazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere confermato in presenza di gravi precedenti e di una personalità ritenuta negativamente orientata al reato; la valutazione è di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Motivi formulati in modo generico o privi di specifico confronto con la motivazione impugnata espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità.

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