Sentenza del 18/11/2019 n. 6435 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Contribuente trasferito in altro Comune - Accertamenti nel nuovo Comune - Necessitano - Raccomandata inviata al nuovo Comune senza indirizzo - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata con il rito degli irreperibili ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. Dalle informazioni acquisite presso l'Ufficio anagrafico risultava che il contribuente si era trasferito in un altro Comune. L'Ufficio, invece di svolgere ulteriori accertamenti presso il nuovo Comune per individuare l'indirizzo di residenza, aveva inviato la raccomandata al Comune stesso senza indicare uno specifico indirizzo.
La decisione
La notifica è stata ritenuta illegittima e quindi invalida. Quando l'Amministrazione viene a conoscenza del trasferimento del destinatario in un altro Comune, non può limitarsi a spedire la raccomandata presso il nuovo Comune senza un indirizzo preciso, ma deve effettuare ulteriori ricerche anagrafiche per individuare il luogo effettivo di residenza o dimora. L'inosservanza di tale obbligo impedisce di considerare validamente perfezionata la notifica con il rito degli irreperibili.
Norme richiamate
Art. 60 del d.P.R. n. 600/1973
La notifica degli atti tributari secondo il rito degli irreperibili richiede che l'Amministrazione abbia svolto le ricerche necessarie per individuare l'effettiva residenza o dimora del destinatario. Se risulta il trasferimento in altro Comune, devono essere effettuati nuovi accertamenti presso quest'ultimo; non è sufficiente inviare la raccomandata al Comune senza indicare uno specifico indirizzo.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione acquisisce informazioni sul trasferimento del contribuente in un altro Comune, deve aggiornare le ricerche anagrafiche e tentare di individuare il nuovo indirizzo prima di ricorrere alla procedura prevista per gli irreperibili.
- L'invio di una raccomandata al nuovo Comune, privo dell'indicazione di uno specifico indirizzo del destinatario, non dimostra di per sé il corretto espletamento delle formalità di notifica.
- Il rito degli irreperibili è una procedura eccezionale e non può essere utilizzato in modo automatico quando l'Amministrazione dispone di elementi che consentono ulteriori verifiche.
- In situazioni analoghe, l'invalidità della notifica può essere dedotta dimostrando che l'Ufficio conosceva il trasferimento del contribuente ma non ha svolto adeguate ricerche presso il nuovo Comune.
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