Sentenza n. 14563/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 11580/2024 - RG n. 20096/2024, pubblicata in data 14/11/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 11580/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 11580/2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione ad attribuire la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito, nonché al pagamento delle spese del giudizio di lavoro. Il titolo era stato ritualmente notificato all'Amministrazione ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Persistendo l'inottemperanza, il ricorrente ha chiesto l'esecuzione limitatamente all'attribuzione della Carta elettronica del docente, escludendo dalla domanda le spese legali liquidate in favore del procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere difese sostanziali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il ricorso riguardava una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata all'Amministrazione, e che il termine dilatorio di centoventi giorni era decorso senza che il Ministero avesse eseguito il titolo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione, nei limiti della domanda, alla sentenza n. 11580/2024, attribuendo al ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito dal giudicato. L'esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario dovrà operare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta del ricorrente. Il Collegio non ha applicato allo stato una penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal giudicato quale base per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione dalla data del diritto all'accredito del beneficio.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
- In presenza di una persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine specifico e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Il giudice dell'ottemperanza deve rispettare i limiti della domanda proposta e non può estendere d'ufficio l'esecuzione a capi del giudicato che il ricorrente abbia espressamente escluso dalla propria richiesta.
- La penalità di mora non costituisce una conseguenza automatica dell'accertata inottemperanza: la sua applicazione può essere riservata a un momento successivo, qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento oltre il termine assegnato dal giudice.
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