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Ordinanza

Ordinanza n. 474/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Reg. Prov. Pres. n. -OMISSIS- - Reg. Ric. n. -OMISSIS- notificato in data 03/09/2025

Giustizia amministrativa202512464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaaltro

Atto impugnato: decreto ingiuntivo emesso dal TAR Lazio per il pagamento di somme richieste dal GSE in relazione a rapporti incentivanti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 3 settembre 2025, sostenendo che la richiesta di pagamento azionata dal GSE non fosse supportata dalla documentazione probatoria necessaria e sufficiente, secondo le regole del codice di rito, a dimostrare con esattezza l'ammontare delle somme dovute e, conseguentemente, a giustificare l'emissione dell'ingiunzione. Il TAR ha rilevato che agli atti mancava la prova dell'avvenuto versamento delle somme contestate in favore dell'opponente.

La decisione

Il TAR non ha definito l'opposizione nel merito. Ha disposto, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., l'acquisizione a carico del GSE, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di documentati chiarimenti sulla contabilità dei pagamenti relativi ai rapporti incentivanti controversi. In particolare, ha richiesto una relazione contabile con la documentazione comprovante la data valuta degli incassi, chiarimenti riepilogativi e di sintesi, eventuali contabili e certificati di pagamento o di storno, mandati o ordini di pagamento agli uffici di tesoreria, estratti di libri o registri contabili, registri degli incagli o degli insoluti ed estratti conto. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 17 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo per acquisire documentazione utile alla decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato insieme agli artt. 65 e 67 c.p.a. quale base normativa dei poteri istruttori del giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato insieme agli artt. 65 e 66 c.p.a. quale base normativa dell'acquisizione di documentati chiarimenti a carico del GSE.

Massime di principio

  • Quando, nell'opposizione a un decreto ingiuntivo, sia contestata l'esatta quantificazione del credito e dagli atti non risulti provato l'avvenuto pagamento delle somme controverse, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione d'ufficio di documentazione contabile e bancaria specificamente individuata, rinviando la decisione all'esito dell'istruttoria.
  • L'ordine istruttorio può porre a carico dell'ente che agisce per il pagamento l'acquisizione di relazioni contabili, evidenze dei flussi finanziari, mandati, registri contabili ed estratti conto, quando tali documenti siano necessari a verificare l'effettiva erogazione e la quantificazione delle somme oggetto della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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