Cassazione Civile, Ordinanza n. 04190/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente comunale aveva chiesto il pagamento di un incentivo previsto da un regolamento interno per l'attività di accertamento e recupero dell'ICI, sostenendo di aver svolto, nel periodo considerato, compiti riconducibili non solo all'addetto all'accertamento, ma anche al collaboratore tecnico e al collaboratore amministrativo. In primo grado il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda; in appello il Comune aveva ottenuto una parziale riforma, con riconoscimento di una somma inferiore. Il lavoratore ricorreva per cassazione con sette motivi, denunciando: vizio di motivazione e contraddittorietà della sentenza d'appello; violazione del principio di non contestazione nel rito del lavoro; erronea interpretazione del regolamento comunale sugli incentivi; violazione delle regole sull'effetto devolutivo dell'appello, ultrapetizione e divieto di ius novorum; omesso esame di fatti decisivi. Sosteneva, in sintesi, che le sue allegazioni e la prova testimoniale fossero sufficienti a dimostrare il diritto alle diverse quote dell'incentivo previste per più figure professionali e che la Corte d'appello avesse ritenuto, in modo apodittico, che egli avesse provato solo mansioni di collaboratore tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati su asseriti vizi motivazionali perché la motivazione della Corte d'appello era percepibile e logicamente ricostruibile; ha dichiarato inammissibili le censure sulla non contestazione e sull'interpretazione del regolamento, perché miravano sostanzialmente a ottenere un nuovo giudizio di merito e una diversa lettura delle prove e della disciplina regolamentare; ha escluso il vizio di ultrapetizione e la violazione del divieto di ius novorum, osservando che il giudice d'appello aveva deciso entro il thema decidendum, qualificando giuridicamente i fatti allegati e valutando le risultanze istruttorie; ha infine dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché rivolta non all'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma alla rivalutazione del convincimento del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 59, comma 1, lett. p), d.lgs. 446/1997
norma richiamata come base legale del regolamento comunale sugli incentivi per attività di accertamento ICI
art. 17, lett. g), CCNL 1° aprile 1999
richiamato come ulteriore fonte del trattamento incentivante invocato dal lavoratore
art. 3 del regolamento comunale approvato con delibera GM 165/2000
disciplina la costituzione del fondo e la ripartizione percentuale degli incentivi tra le diverse figure dell'ufficio tributi
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione
art. 111, comma 4, Cost.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione, ma escluso in concreto perché la motivazione era intelligibile
art. 416, comma 3, c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la preclusione a nuove contestazioni nel rito del lavoro; la Corte ha escluso che ciò impedisse la valutazione delle prove già acquisite
artt. 342 e 434 c.p.c.
richiamati per contestare l'effetto devolutivo dell'appello; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non avesse deciso ultra petita
art. 112 c.p.c.
il divieto di ultrapetizione non è violato se il giudice qualifica giuridicamente i fatti allegati e decide entro i limiti della domanda
art. 437, comma 2, c.p.c.
il divieto di ius novorum in appello non impedisce al giudice di appello di valutare le prove ritualmente acquisite e di rigettare la domanda sulla base di esse
art. 113, primo comma, c.p.c.
il giudice può attribuire ai fatti una diversa qualificazione giuridica sulla base del principio iura novit curia
art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa una rivalutazione del merito o della prova, ma solo la denuncia di specifici errori di diritto o dell'omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile come nullità, quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica o non sviluppi analiticamente tutte le deduzioni di parte.
- Nel rito del lavoro, la mancata contestazione rende incontroversi i fatti costitutivi non contestati, ma non impedisce al giudice di valutare il complesso delle prove già ritualmente acquisite e di trarne una diversa conclusione in fatto.
- La censura per violazione del principio di non contestazione non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito probatorio in sede di legittimità.
- L'interpretazione di regolamenti e atti amministrativi è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione occorre indicare specificamente i criteri ermeneutici violati e non limitarsi a proporre una lettura alternativa.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito si limita a qualificare giuridicamente i fatti allegati e a valutare le prove, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non già argomentazioni, questioni giuridiche o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- In cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione della vicenda fattuale o una diversa ponderazione della prova testimoniale.
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