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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24103/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto in giudizio il proprio assistito per ottenere il compenso relativo a prestazioni professionali svolte in diversi giudizi civili, tra cui un giudizio possessori, un giudizio di usucapione e un giudizio di divisione ereditaria. Nel merito, la controversia in cassazione riguardava soprattutto la determinazione del valore delle cause ai fini della liquidazione degli onorari: per il giudizio possessorio la corte d'appello aveva ritenuto il valore indeterminabile perché dagli atti prodotti non emergeva la rendita catastale del bene, essendo l'immobile indicato come non censito; per il giudizio di divisione aveva escluso di poter usare la CTU prodotta solo per stralcio e aveva osservato che il valore doveva ricavarsi dalla sentenza che aveva definito quel giudizio, sentenza non prodotta. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse invertito l'onere della prova, gravando indebitamente il cliente della prova del valore delle cause; con il secondo motivo denunciava omessa valutazione del valore effettivo della controversia ai fini della liquidazione professionale, assumendo la violazione dell'art. 6, comma 2, D.M. 127/2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, ai fini della liquidazione degli onorari dell'avvocato, il valore delle cause possessorie va determinato con applicazione analogica dei criteri previsti per le azioni relative al diritto corrispondente al potere di fatto sulla cosa; quando però dagli atti non emergano elementi utili alla stima, la causa può essere considerata di valore indeterminabile. Nel caso concreto la corte d'appello non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva correttamente rilevato la mancanza di dati sufficienti, sia per l'assenza della rendita catastale, sia per la mancata produzione della sentenza del giudizio di divisione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la decisione impugnata era fondata sul rilievo che non era stato mai dedotto che il valore effettivo della controversia risultasse manifestamente diverso da quello presunto. Condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di asserita inversione dell'onere della prova, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 24 Cost.; la Corte non ravvisa alcuna violazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere della prova: il giudice di merito ha solo rilevato l'insufficienza degli elementi probatori per la stima del valore della causa.

  • art. 15 c.p.c.

    Applicato, per analogia, ai criteri di determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari professionali; in assenza di dati idonei il valore può essere considerato indeterminabile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

  • art. 6, comma 2, D.M. 127/2004

    La censura è inammissibile perché non investe la ratio della decisione, fondata sulla mancata deduzione che il valore effettivo fosse manifestamente diverso da quello presunto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione degli onorari dell'avvocato, il valore delle cause possessorie si determina applicando in via analogica i criteri previsti per le azioni relative al diritto corrispondente al potere di fatto sulla cosa.
  • La causa può essere qualificata di valore indeterminabile quando dagli atti non emergano elementi sufficienti per la stima e il giudice non disponga di dati idonei, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura sulla valutazione del valore effettivo della controversia è irrilevante se non è stato dedotto nei gradi di merito che tale valore fosse manifestamente diverso da quello presunto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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