Cassazione Penale, Sentenza n. 30229/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in Cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente deduceva errata applicazione di legge e insufficiente motivazione circa la perdurante pericolosità e la capacità di mantenere contatti con il contesto criminale; sosteneva che la dissociazione da lui manifestata dal 2016 fosse genuina e non meramente strumentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito motivazione adeguata e specifica sul rischio che il ricorrente potesse mantenere contatti con l'organizzazione mafiosa di riferimento, fondandosi su: il ruolo di vertice rivestito dal Pagano nell'organizzazione Amato-Pagano, la perdurante operatività del gruppo, l'assenza di indicatori concreti di ravvedimento e la presenza di infrazioni disciplinari in carcere; ha considerato la dissociazione meramente verbale e potenzialmente strumentale. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza nazionale e la sentenza della Corte EDU (Provenzano c. Italia) che confermano la natura preventiva e le finalità inibitorie del regime 41-bis, nonché il limite del sindacato in Cassazione (solo violazione di legge o assenza assoluta di motivazione). Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Norma che disciplina il regime carcerario differenziato; secondo la giurisprudenza citata, la proroga si giustifica con finalità preventive e di sicurezza, tese a inibire i contatti tra il detenuto e la rete criminale di provenienza
art. 41-bis co. 2 sexies ord. pen.
art. 41-bis co. 2 sexies ord. pen.
Limita il ricorso per cassazione alle sole questioni di violazione di legge in materia di reclamo avverso provvedimenti su 41-bis; pertanto la Corte di Cassazione non sindaca le valutazioni di fatto salvo assoluta carenza di motivazione
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamato in relazione al principio di non trattamento inumano o degradante; la Corte EDU ha ritenuto compatibile il regime 41-bis con l'art. 3 quando sia adeguatamente motivata la sua applicazione e proroga
Legge n. 94 del 15 luglio 2009
legge n. 94 del 15 luglio 2009
Riferimento alle modifiche normative che hanno inciso sul modello del trattamento carcerario speciale; citata per sottolineare che la natura preventiva del 41-bis è rimasta invariata anche dopo le modifiche
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, con possibile condanna alle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende
Corte EDU - Provenzano c. Italia (sent. 25/09/2018)
Provenzano c. Italia, I Sez., 25/09/2018
La Corte Edu ha riconosciuto la finalità puramente preventiva e di sicurezza del regime 41-bis e ha affermato che la proroga richiede adeguata giustificazione circostanziata; conferma che la verifica in sede di applicazione/proroga riguarda la probabilità di mantenimento dei contatti, non la prova di una attività criminale concreta
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato è limitato a questioni di legge: le valutazioni di fatto relative alla pericolosità e al mantenimento di contatti con la criminalità sono in linea di principio insindacabili salvo assoluta carenza di motivazione
- Per la proroga del regime 41-bis non è necessario dimostrare un contributo operativo attuale alla vita del gruppo criminale, ma devono esistere elementi che ragionevolmente facciano presumere il rischio di mantenimento di contatti con la rete criminale
- Il ruolo pregresso di vertice nell'organizzazione e la persistenza dell'operatività del gruppo costituiscono elementi particolarmente significativi ai fini della ricostruzione del rischio
- Dissociazioni verbali o ammissioni processuali possono essere ritenute insufficienti se non accompagnate da concreti indicatori di ravvedimento e da comportamenti compatibili (es. assenza di infrazioni disciplinari); la corte può considerare tali dichiarazioni 'strumentali'
- La finalità del 41-bis è preventiva e di sicurezza: quindi la misura può essere prorogata se adeguatamente motivata, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
- Infrazioni disciplinari e altri indicatori comportamentali in carcere sono rilevanti e attenuano la persuasione della genuinità di un percorso dissociativo
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