Ordinanza n. 13/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dalla Questura di Torino, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Torino che ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che il ricorrente è detenuto presso la casa circondariale di Torino e vi resterà sino alla data indicata nel provvedimento, sicché il paventato pericolo di espulsione non è attuale. L'istanza cautelare è stata quindi valutata esclusivamente con riferimento al requisito del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora necessario per la concessione della sospensione. La detenzione del ricorrente, destinata a protrarsi fino alla data indicata nel provvedimento, esclude l'attualità del paventato rischio di espulsione. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione del diniego. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura, tra cui un pericolo attuale di subire un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito è stato ritenuto insussistente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il pregiudizio prospettato non è attuale; in particolare, il pericolo di espulsione non integra un periculum in mora attuale se l'interessato è detenuto e tale condizione permane fino a una data successiva rispetto alla decisione cautelare.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora non implica, di per sé, una decisione sulla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato, né definisce il giudizio di merito.
Come è indicizzato
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