Sentenza del 22/01/2021 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Presentazione denuncia penale, inizio azione penale, accertamento del reato - Necessità - Non sussiste - Presupposto astratto del mero obbligo di denuncia - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento per anno 2004 relativo a maggiore imposta IVA, IRES e IRAP (tot. €829.446) per fatture per operazioni inesistenti; questione sulla legittimità dell'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario, in relazione alla sussistenza del presupposto dell'obbligo di denuncia penale (art. 331 c.p.p.) e se tale presupposto richieda l'effettiva presentazione della denuncia o l'effettivo instaurarsi dell'azione penale.
La decisione
Accoglimento parziale dell'appello dell'Agenzia delle Entrate. La Commissione regionale ha ritenuto che il raddoppio dei termini opera in presenza del presupposto astratto dell'obbligo di denuncia penale (indipendentemente dalla concreta presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale o dall'accertamento del reato), salvo divieto di uso pretestuoso della norma. Non essendo stata dedotta alcuna strumentalità e trovandosi documentazione (nota Guardia di Finanza e autorizzazione del PM del 6.10.2009) attinente alle indagini, è stata riconosciuta la legittimità dell'avviso di accertamento per IVA e IRES; è però stata riconosciuta la non debenza della sola maggiore imposta IRAP (che l'Ufficio aveva escluso dal perimetro della contestazione), e le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 37 co. 24-25 D.L. 223/2006
Collega il raddoppio dei termini all'esistenza del mero obbligo astratto di sporgere denuncia; non richiede la prova dell'effettiva presentazione della denuncia.
art. 43 DPR 600/1973
Norma regolatrice del termine di accertamento IRPEF; il raddoppio opera secondo le condizioni indicate dalla normativa e dalla giurisprudenza collegata.
art. 57 DPR 633/1972
Norma regolatrice del termine di accertamento IVA; il raddoppio dei termini è applicabile se sussistono seri indizi di reato che facciano nascere l'obbligo di denuncia astratto.
art. 331 c.p.p.
Individua l'obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale; la giurisprudenza interpreta il raddoppio dei termini come collegato all'astratta sussistenza del reato che determina tale obbligo.
Corte costituzionale, sent. n. 247/2011
Avverte contro l'uso pretestuoso o strumentale della norma sul raddoppio dei termini finalizzato ad ingiustificatamente estendere il termine di accertamento.
Cass. civ., n. 13481/2020
Conferma che il raddoppio consegue alla sussistenza astratta del reato e dell'obbligo di denuncia, non all'effettiva instaurazione del procedimento penale.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17586/2019, n. 22337/2018, n. 11171/2016)
Più sentenze confermano l'indirizzo secondo cui il raddoppio dei termini si fonda sull'astratta sussistenza del reato e non sull'effettiva denunzia o processo.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario si applica quando sussistono seri indizi di reato che fanno nascere, in astratto, l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata o che sia instaurato un procedimento penale.
- L'amministrazione finanziaria deve però documentare il presupposto (es. atti investigativi, richieste della Guardia di Finanza, autorizzazioni del PM) e non può utilizzare la disposizione in modo pretestuoso o strumentale per estendere indebitamente i termini di accertamento.
- Il contribuente può eccepire l'abuso o la strumentalità dell'uso del raddoppio; in assenza di deduzioni concrete in tal senso e in presenza di documentazione probatoria dell'attività investigativa, il raddoppio è legittimo.
- La decisione può essere modulata sul singolo tributo: l'Amministrazione può escludere dall'accertamento talune imposte (es. IRAP) e il giudice valuterà la legittimità del raddoppio rispetto alle poste effettivamente contestate.
- In caso di parziale accoglimento dell'appello e produzione documentale tardiva, è frequente la compensazione delle spese di giudizio.
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