Sentenza n. 1306/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino n. 2076/2025 sez. lav., depositata il 10.09.2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.12.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale di Torino, passata in giudicato e notificata all'amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli interessi decorrenti dalle singole scadenze. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso senza che l'amministrazione avesse soddisfatto la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile, ritenendo la pretesa adeguatamente documentata e non efficacemente contestata. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, pari a € 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici, oltre agli interessi fino al saldo, detraendo eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo il titolo giudiziale e la legge, in particolare quanto a misura e decorrenza degli interessi. Sono stati inclusi anche gli ulteriori accessori di legge e le spese con titolo nel provvedimento esecutivo. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere nei successivi centoventi giorni, senza compenso aggiuntivo. Il TAR ha escluso ulteriori penalità di mora, ritenendo sufficientemente garantita la pretesa dagli interessi già dovuti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in considerazione della serialità delle inottemperanze ministeriali relative alla carta docente e dei conseguenti oneri per interessi e spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede per le amministrazioni statali un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro; nel caso concreto il termine era decorso.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Costituiscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul capitale riconosciuto dal titolo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile non derogate dal codice del processo amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, ove dovuto nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto un giudicato civile di condanna al pagamento di somme di denaro presuppone l'accertamento dell'inadempimento dell'amministrazione e ha funzione esecutiva, non costitutiva: l'ammontare del credito discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere entro un termine assegnato e dichiararne l'inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione o il commissario ad acta: capitale residuo e interessi devono essere ricalcolati in conformità al titolo, alla decorrenza stabilita e ai parametri legali.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La nomina di un commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di ulteriori penalità di mora quando gli interessi già previsti dal titolo risultino sufficienti a garantire l'adempimento e a dissuadere ulteriori ritardi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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