Sentenza n. 4637/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; per l’annullamento per quanto riguarda i motivi aggiunti: del decreto di rigetto emesso dalla Prefettura di Caserta in data 07/10/2025 in relazione alla richiesta di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, aveva chiesto la conversione del relativo permesso in permesso per lavoro subordinato. Inizialmente ha proposto ricorso contro il silenzio dell'Amministrazione sulla domanda, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato un provvedimento espresso di rigetto in data 7 ottobre 2025; il ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. 286/1998, il difetto di istruttoria e l'assenza di motivazione, il mancato adeguamento alla giurisprudenza richiamata, nonché la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. In particolare, ha sostenuto che la disciplina non richiede che il permesso stagionale sia ancora valido ed efficace al momento della presentazione della domanda di conversione. Ha inoltre censurato l'errata interpretazione della circolare ministeriale del 29 febbraio 2024 e ha rappresentato di essersi attivato già il 28 novembre 2024, meno di due mesi dopo la scadenza del permesso, inviando una PEC volta alla conversione e alla conoscenza della procedura da seguire; la formalizzazione della domanda mediante la nuova modulistica ministeriale era avvenuta il 17 gennaio 2025, anche in ragione delle difficoltà organizzative e procedurali connesse alla sopravvenuta modifica normativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso originario avverso il silenzio, poiché l'adozione di un provvedimento espresso, sia esso favorevole o sfavorevole, soddisfa l'interesse del ricorrente alla formale conclusione del procedimento, salvo il diverso potere di accertamento previsto dall'art. 31, comma 3, c.p.a. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il diniego prefettizio. Il giudice ha interpretato l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 145/2024, nel senso che il lavoratore stagionale che abbia svolto almeno tre mesi di regolare attività lavorativa in Italia e al quale sia offerto un contratto subordinato può chiedere la conversione del permesso. I presupposti sono la qualità di lavoratore stagionale e lo svolgimento della regolare attività lavorativa per almeno tre mesi; la facoltà non è subordinata alla perdurante validità o efficacia del permesso originario né ad ulteriori limiti temporali. In ogni caso, il ricorrente si era attivato in tempi ragionevoli, già il 28 novembre 2024, poco dopo la scadenza del titolo, mentre la formalizzazione del 17 gennaio 2025 era stata condizionata dall'aggiornamento della procedura e dalla predisposizione della nuova modulistica ministeriale. L'Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a smentire tali circostanze. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione e l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel giudizio contro il silenzio, sopravviene un provvedimento espresso che soddisfa l'interesse alla conclusione del procedimento.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento del dovere dell'Amministrazione di agire tempestivamente e di manifestare formalmente la propria volontà.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
“il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato”
La disposizione individua quali presupposti della conversione la qualità di lavoratore stagionale, lo svolgimento di almeno tre mesi di regolare attività lavorativa in Italia e l'offerta di un contratto subordinato; non richiede che il permesso originario sia ancora valido o efficace al momento della domanda.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È invocato dal ricorrente quale ulteriore fondamento della domanda, ma la decisione si concentra sull'interpretazione dell'art. 24, comma 10.
d.l. 145/2024
Ha modificato l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, incidendo sulla disciplina della conversione del permesso stagionale e rendendo le conversioni estranee alla logica del contingentamento per quote.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'adozione di un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole, soddisfa l'interesse alla conclusione formale del procedimento e determina, di regola, la cessazione della materia del contendere, salvo il potere del giudice di accertare la fondatezza della pretesa nei casi previsti dall'art. 31, comma 3, c.p.a.
- Ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, il lavoratore stagionale che abbia svolto almeno tre mesi di regolare attività lavorativa in Italia e abbia ricevuto un'offerta di lavoro subordinato può chiedere la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
- La facoltà di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è subordinata alla perdurante validità o efficacia del permesso originario al momento della presentazione della domanda, né a ulteriori limiti temporali non previsti dalla legge.
- Quando la formalizzazione della domanda di conversione sia stata ritardata dall'aggiornamento della procedura e dalla mancanza o predisposizione della nuova modulistica ministeriale, l'Amministrazione non può negare la conversione senza considerare la tempestiva e sostanziale attivazione dell'interessato e le difficoltà organizzative imputabili alla procedura amministrativa.
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