Sentenza del 14/01/2021 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Dichiarazione integrativa dei redditi - ravvedimento operoso - principio di collaborazione e buona fede
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha omesso di presentare una dichiarazione integrativa per rettificare i redditi dichiarati. In mancanza di tale integrativa, l'Amministrazione ha predisposto il ruolo per la riscossione basandosi sull'unica dichiarazione presentata dal contribuente, procedendo dunque ad accertare e richiedere le somme ritenute dovute.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo il comportamento dell'Amministrazione finanziaria: l'ente, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza e imparzialità (art. 97 Cost.), poteva predisporre il ruolo di riscossione sulla base dell'unica dichiarazione disponibile, non essendo in grado di accertare diversamente le somme dovute in assenza della dichiarazione integrativa. La censura del contribuente è stata quindi respinta e l'azione di riscossione confermata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322/1998, art. 2 commi 8 e 8-bis
Le disposizioni sui modelli e sulle modalità di dichiarazione e rettifica implicano che, se il contribuente non presenta la dichiarazione integrativa nei termini e modi previsti, l'Amministrazione può procedere sugli elementi disponibili (la dichiarazione originaria) per determinare le somme dovute.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 10 comma 1
Il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione richiede comportamenti leali da entrambe le parti; tuttavia non impone all'Amministrazione di astenersi dall'accertamento quando il contribuente non adempie agli obblighi di integrazione e rettifica.
Costituzione, art. 97
Il principio di buon andamento, efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa giustifica l'adozione di atti amministrativi (come la predisposizione del ruolo) ove necessari per l'esercizio dei poteri di accertamento e riscossione.
Cass. n. 17576/2002
Giurisprudenza di riferimento che conferma il diritto dell'Amministrazione a procedere alla riscossione in assenza di dichiarazione integrativa, quando non vi siano elementi diversi o più completi su cui basare l'accertamento.
Massime di principio
- Se il contribuente non presenta una dichiarazione integrativa, l'Amministrazione può utilizzare la dichiarazione disponibile per gli atti di accertamento e per predisporre il ruolo di riscossione; l'inerzia del contribuente non impedisce l'azione amministrativa.
- Il principio di collaborazione e buona fede impone obblighi reciproci, ma non obbliga l'Amministrazione a rinunciare all'accertamento quando il contribuente omette di regolarizzare la propria posizione.
- Il ravvedimento operoso o la presentazione tempestiva di dichiarazioni integrative è la via corretta per correggere errori o omissioni: la mancata utilizzazione di questi strumenti espone il contribuente al rischio di accertamenti basati sulle informazioni disponibili.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente ogni elemento probatorio utile a dimostrare la corretta determinazione del reddito; l'onere probatorio può gravare sul contribuente nel contesto del giudizio.
- L'Amministrazione deve comunque rispettare principi di imparzialità e motivazione: eventuali vizi procedurali, difetti di notificazione o mancanza di adeguata motivazione dell'atto di accertamento possono ancora costituire basi per impugnazione.
- È consigliabile, per il contribuente, utilizzare tempestivamente gli istituti consentiti (ravvedimento, integrazione) e comunicare chiaramente all'Amministrazione eventuali elementi nuovi per evitare valutazioni sfavorevoli basate su dati incompleti.
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