Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 859 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Avviso di liquidazione - Imposta Registro - Tassazione Trust

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’avviso di liquidazione è stato ritenuto fondato nella parte in cui ha applicato l’imposizione proporzionale. L’atto istitutivo del trust e il conferimento dei beni sono stati ricondotti, quanto agli effetti fiscali, all’ambito dell’imposta sulle donazioni e dei vincoli di destinazione, anziché alla sola imposta di registro in misura fissa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tassazione del conferimento di beni in un trust. Il ricorrente contestava l’applicazione dell’imposizione proporzionale, sostenendo che l’atto istitutivo o il trasferimento dei beni non realizzasse ancora un’attribuzione patrimoniale definitiva a favore del beneficiario e dovesse quindi essere assoggettato, in linea generale, all’imposta di registro in misura fissa. La tesi accolta nella sentenza considera invece il vincolo di destinazione come autonomo presupposto dell’imposta successoria e il conferimento dei beni come un impoverimento del disponente accompagnato dall’acquisizione di diritti a favore del beneficiario, con effetti assimilabili a una liberalità.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni e dei vincoli di destinazione

    Il tributo successorio assume come autonomo presupposto impositivo la costituzione di un vincolo di destinazione su beni.

    La costituzione del vincolo di destinazione può integrare autonomamente il presupposto dell’imposizione successoria o donativa, anche in relazione a un trust.

  • Disciplina fiscale delle liberalità e delle donazioni

    Il conferimento di beni in trust costituisce vincolo di destinazione che realizza, mediante impoverimento del disponente e contestuale acquisizione di diritti a favore del beneficiario, una attribuzione liberale assimilabile alle donazioni.

    Quando il conferimento determina un sacrificio patrimoniale del disponente e un vantaggio giuridico per il beneficiario, l’operazione può essere tassata secondo le regole proprie delle donazioni.

  • Imposta di registro applicabile agli atti istitutivi e dispositivi del trust

    L’atto istitutivo del trust è dunque soggetto ad imposizione proporzionale, nelle forme proprie dell’imposta sulle donazioni.

    L’atto non è trattato necessariamente come mero atto preparatorio o privo di effetti patrimoniali: ove produca un vincolo di destinazione e un’attribuzione liberale, è soggetto a imposizione proporzionale.

Massime di principio

  • Nel valutare la tassazione di un trust occorre esaminare gli effetti economici e giuridici effettivamente prodotti dall’atto, non soltanto la sua denominazione formale.
  • Il conferimento di beni in trust può essere considerato fiscalmente rilevante già al momento della costituzione del vincolo, se comporta l’impoverimento del disponente e l’acquisizione di diritti o vantaggi a favore dei beneficiari.
  • Quando l’operazione realizza una liberalità o un’attribuzione patrimoniale assimilabile a una donazione, può applicarsi l’imposizione proporzionale prevista per donazioni e vincoli di destinazione, anziché la sola imposta di registro in misura fissa.
  • La presenza di un trust non comporta automaticamente l’applicazione di un unico regime fiscale: la soluzione dipende dalla struttura concreta dell’atto, dai beni trasferiti, dai poteri del trustee e dalla posizione dei beneficiari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.