Cassazione Civile, Ordinanza n. 08040/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dal mancato utilizzo, per oltre tre anni, di due assegni circolari emessi da un istituto di credito in favore della cliente. La beneficiaria conveniva la banca chiedendo, in via principale, la consegna di due nuovi assegni in sostituzione di quelli prescritti; in subordine, il pagamento dell'importo portato dai titoli; in ogni caso, il risarcimento dei danni per la mancata cooperazione alla riemissione. Il Tribunale accoglieva la domanda di pagamento e disponeva anche un'ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. La banca proponeva appello sostenendo, tra l'altro, che la notificazione dell'appello fosse viziata e che l'importo fosse già stato corrisposto in corso di causa. La Corte d'appello dichiarava che la banca non doveva ulteriori somme, riformando sul punto la decisione di primo grado, ma confermava l'ordinanza-ingiunzione; poneva però integralmente a carico della cliente le spese di appello. Nel ricorso per cassazione la cliente deduceva: 1) nullità/inesistenza della notifica dell'appello per mancata produzione dell'avviso di ricevimento e tardività della costituzione della banca, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; 2) violazione delle norme su prova e pagamento, sostenendo che non fosse stato provato un effettivo estinguersi dell'obbligazione e che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto pagato il dovuto; 3) violazione delle norme sulle spese, perché, essendo l'appello accolto solo in parte, non vi sarebbe stata soccombenza integrale della cliente e occorreva una diversa regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha ritenuto infondata l'idea che la mancanza dell'avviso di ricevimento renda inesistente la notifica dell'appello, affermando invece che tale vizio integra una nullità sanabile con la costituzione dell'intimato; ha inoltre considerato corretta la valutazione della Corte territoriale sull'avvenuto pagamento tramite assegno circolare, ritenuto modalità ordinaria di pagamento. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che, in caso di accoglimento solo parziale dell'appello, il giudice di secondo grado deve procedere a un nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo della lite e non può porle integralmente a carico della parte parzialmente vittoriosa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese di appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito provvedendo a una nuova compensazione/regolazione delle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
la notifica a mezzo posta richiede la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, ma il difetto dell'avviso di ricevimento comporta nullità e non inesistenza della notifica.
art. 160 c.p.c.
è richiamato per sostenere che la nullità della notificazione è sanabile e che l'inesistenza ricorre solo in difetto degli elementi essenziali dell'atto notificatorio.
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che le censure in realtà investono la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, non la violazione della norma.
art. 116 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte afferma che la deduzione mira inammissibilmente a contestare la valutazione di merito delle risultanze istruttorie.
art. 186 ter c.p.c.
l'ordinanza-ingiunzione emessa in corso di causa, poi dichiarata provvisoriamente esecutiva, è stata considerata dalla Corte d'appello nel ricostruire il pagamento intervenuto.
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la prova del pagamento; la Corte osserva che la doglianza investe in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 1199 c.c.
richiamato in relazione all'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento; la Corte reputa regolare il pagamento effettuato con assegno circolare.
art. 91 c.p.c.
la Corte richiama il principio secondo cui, in caso di riforma anche parziale della sentenza, va rinnovata d'ufficio la regolazione delle spese in base all'esito complessivo della lite.
art. 92 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. per la nuova regolazione delle spese in presenza di soccombenza non integrale.
art. 112 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere il vizio di ultrapetizione, ma la Corte non accoglie tale censura.
art. 327 c.p.c.
richiamato dalla Corte d'appello, che aveva escluso la tardività dell'appello per decorso del termine lungo.
art. 366 c.p.c.
il ricorso deve indicare con chiarezza la censura e il fatto decisivo omesso; la generica denuncia di una circostanza determinante è inammissibile.
art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 3, 4 e 5; art. 360 bis c.p.c.
la Corte ribadisce che non è consentita la mescolanza di censure eterogenee; inoltre il motivo è inammissibile quando contrasta con un orientamento consolidato sulla nullità della notifica e sulla sanatoria per costituzione della parte intimata.
art. 96 c.p.c.
richiamato dalla banca resistente nella richiesta di condanna per responsabilità aggravata, ma non accolto dalla Corte.
Massime di principio
- La notifica dell'atto di appello eseguita a mezzo posta è nulla, e non inesistente, quando manchi l'avviso di ricevimento; tale vizio è sanato dalla costituzione della parte intimata, anche se la costituzione avvenga al solo fine di eccepire la nullità.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la sovrapposizione, nello stesso motivo, di censure riconducibili in modo promiscuo alla violazione di legge e all'omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice di legittimità non può essere chiamato a ricostruire autonomamente il contenuto delle doglianze.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la mera valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, che resta insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- L'assegno circolare è considerato modalità ordinaria di pagamento; la consegna del titolo al creditore, se provata, può integrare regolare adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
- Quando l'impugnazione è accolta solo parzialmente, il giudice d'appello deve rideterminare d'ufficio le spese del grado secondo l'esito complessivo della lite, non potendo porle integralmente a carico della parte solo parzialmente soccombente.
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