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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28245/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputata ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) che, su richiesta, le aveva inflitto pena sospesa di 2 mesi e 20 giorni di arresto, ammenda di euro 1.000 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 2 anni per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, tasso alcolemico 2,33 g/l, fatto del 26/07/2020). La ricorrente deduceva violazione degli artt. 125 n.3 e 546 c.p.p. per mancata e insufficiente motivazione sulla durata massima della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente), contestando l'assenza di ragioni che giustificassero l'applicazione della misura nella misura massima e il contrasto con il provvedimento amministrativo provvisorio (12 mesi) e con la valutazione della pena base.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussistesse la lacuna motivazionale denunciata: la quantificazione della sanzione amministrativa accessoria segue i criteri di cui all'art. 218, comma 2, d.lgs. n.285/1992 (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della circolazione) e, nella sentenza di patteggiamento, il giudice deve motivare solo se la misura si discosta dal minimo edittale. Nel caso concreto il veicolo era intestato a terzi e, ai sensi dell'art. 186 c.d.s., la durata della sospensione è raddoppiata; quindi il minimo edittale risultava essere 2 anni e la misura comminata coincideva con il minimo edittale, per cui non era richiesta motivazione ulteriore. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'applicazione amministrativa della sanzione non impedisce al giudice penale di irrogarla, con la sola conseguenza della detrazione in sede esecutiva. Conseguenza pratica: ricorso rigettato, ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disciplina la guida in stato di ebbrezza e le correlate sanzioni amministrative accessorie; prevede il raddoppio della durata della sospensione della patente se il veicolo è intestato a terzi.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), cui è stata attinta la sentenza impugnata.

  • art. 125 n. 3 cod. proc. pen.

    citato nel motivo di ricorso

    Riferito, nel ricorso, a profili relativi ai requisiti di motivazione della decisione; nel caso la Corte ha ritenuto infondata la doglianza per la specificità del caso.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    citato nel motivo di ricorso

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e alle impugnazioni; la Corte ha valutato che non sussisteva vizio motivazionale.

  • art. 218, secondo comma, d.lgs. n. 285/1992

    Stabilisce i criteri per l'individuazione e quantificazione delle sanzioni amministrative accessorie nel codice della strada (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione).

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente la proposizione del ricorso per Cassazione avverso l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie nella sentenza di applicazione della pena; le Sezioni Unite hanno ammesso tale possibilità.

  • giurisprudenza richiamata (Sez. U n. 21369/2019; Sez. F n. 24023/2020; Sez. 4 n. 21574/2014; Sez. 1 n. 18920/2013)

    Principi interpretativi: ammissibilità del ricorso in Cassazione contro sanzioni amministrative accessorie; motivazione implicita sufficiente se la misura coincide o è prossima al minimo edittale; possibilità per il giudice penale di irrogare la sanzione anche se già applicata in via amministrativa, con detrazione in sede esecutiva.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) il giudice deve motivare la misura amministrativa accessoria solo se essa si discosta dal minimo edittale; se la misura coincide con il minimo (o è molto vicina) la motivazione implicita può essere sufficiente.
  • La quantificazione della sanzione amministrativa accessoria per violazioni del codice della strada segue i criteri dell'art. 218 d.lgs. n. 285/1992 (gravità, danno, pericolo), non i criteri generali di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 c.p.
  • Se il veicolo è intestato a terzi, la normativa del codice della strada può prevedere il raddoppio della durata della sospensione, innalzando di fatto il minimo edittale; ciò rende legittima l'applicazione di una durata maggiore a titolo di minimo.
  • L'applicazione amministrativa della sospensione della patente non esclude che il giudice penale applichi la stessa sanzione: l'eventuale sanzione già scontata viene detratta in sede esecutiva.
  • È ammissibile il ricorso in Cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (art. 448 c.p.p., comma 2-bis), ma le doglianze saranno valutate alla luce dei criteri specifici che regolano la motivazione delle misure accessorie.

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