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Ordinanza

Ordinanza n. 152/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di sospensione facoltativa dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 449/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e formulando anche una domanda risarcitoria, il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria notificato il 14 marzo 2026, con cui è stata disposta la sua sospensione facoltativa dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 449/1992. Il testo dell’ordinanza non specifica i motivi di illegittimità dedotti né le circostanze sostanziali poste a fondamento della sospensione.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare mediante concessione o diniego della sospensione dell’efficacia dell’atto. Ha ritenuto che le esigenze del ricorrente fossero adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anche in considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti. Ha quindi fissato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449

    Base normativa espressamente indicata nel decreto impugnato per la sospensione facoltativa dal servizio.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha applicato il comma 10 per fissare sollecitamente la trattazione del merito in luogo della decisione cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, quando ritiene che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio, di fissare la data di discussione del ricorso nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può non pronunciarsi immediatamente sulla domanda di sospensione e fissare sollecitamente la trattazione del merito quando ritenga che tale definizione sia idonea a tutelare adeguatamente le esigenze del ricorrente, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La delicatezza degli interessi coinvolti può concorrere a giustificare la scelta di assicurare una rapida definizione del giudizio di merito in luogo dell’adozione di una misura cautelare provvisoria.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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