Ordinanza n. 152/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione facoltativa dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 449/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e formulando anche una domanda risarcitoria, il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria notificato il 14 marzo 2026, con cui è stata disposta la sua sospensione facoltativa dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 449/1992. Il testo dell’ordinanza non specifica i motivi di illegittimità dedotti né le circostanze sostanziali poste a fondamento della sospensione.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare mediante concessione o diniego della sospensione dell’efficacia dell’atto. Ha ritenuto che le esigenze del ricorrente fossero adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anche in considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti. Ha quindi fissato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449
Base normativa espressamente indicata nel decreto impugnato per la sospensione facoltativa dal servizio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha applicato il comma 10 per fissare sollecitamente la trattazione del merito in luogo della decisione cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, quando ritiene che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio, di fissare la data di discussione del ricorso nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può non pronunciarsi immediatamente sulla domanda di sospensione e fissare sollecitamente la trattazione del merito quando ritenga che tale definizione sia idonea a tutelare adeguatamente le esigenze del ricorrente, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La delicatezza degli interessi coinvolti può concorrere a giustificare la scelta di assicurare una rapida definizione del giudizio di merito in luogo dell’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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