Cassazione Civile, Ordinanza n. 20401/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il caso riguarda un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno, inizialmente trattenuto in un centro di permanenza su disposizione del Questore. Successivamente il Questore competente chiese al Giudice di pace la proroga del trattenimento e il giudice la convalidò per 30 giorni con provvedimento emesso su modulo prestampato. Il destinatario del trattenimento propose ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, il totale difetto di motivazione del provvedimento impugnato; nel ricorso erano presenti anche altre censure che la Corte dichiara assorbite. Il Ministero dell'Interno non ha proposto controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell'eventuale discussione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso rilevando che il provvedimento del Giudice di pace era privo di qualsiasi motivazione intelligibile, essendo stato redatto mediante modulo prestampato con mere cancellature delle parti non pertinenti. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato, ritenendolo nullo per mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando il decreto del Questore di Caltanissetta del 26 settembre 2019. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese del giudizio di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di una motivazione intelligibile rende nullo il provvedimento giudiziale.
d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2
Richiamato solo per la liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Un provvedimento giurisdizionale privo di una motivazione comprensibile è nullo ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., anche quando sia formalmente adottato tramite modulo prestampato.
- Quando il vizio denunciato comporta la radicale mancanza di motivazione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio.
- Nel giudizio di legittimità, la soccombenza comporta la condanna della parte resistente alla rifusione delle spese di lite anche in assenza di controricorso.
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Come è indicizzato
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