Cassazione Civile, Ordinanza n. 34629/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata il 16/11/2016 in relazione a crediti contributivi/previdenziali. La Corte d'appello aveva revocato l'annullamento dell'avviso di intimazione e dichiarato prescritti alcuni crediti, ritenendo che la mancata impugnazione tempestiva dell'atto di riscossione non trasformasse la prescrizione breve in decennale, ma che il credito fosse comunque prescritto per decorso del quinquennio. L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 20, comma 5 (o 6), del d.lgs. n. 112/1999 e dell'art. 1, comma 197, della l. n. 145/2018, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione decennale e contestando l'impostazione giurisprudenziale che esclude la conversione del termine breve in quello ordinario ex art. 2953 c.c. in caso di mancata opposizione all'atto di riscossione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui la scadenza del termine perentorio per impugnare un atto di riscossione o una cartella non determina la "conversione" della prescrizione breve eventualmente applicabile in prescrizione ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., producendo solo l'irretrattabilità del credito. Ha inoltre ritenuto irrilevante, nel caso, il richiamo all'art. 1, comma 197, della l. n. 145/2018, perché tale norma riguarda il riaffido in riscossione di crediti oggetto di irregolarità o falsità e di procedure di saldo e stralcio. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. n. 112/1999
non introduce, nel quadro considerato, un generale termine di prescrizione decennale opponibile al debitore; la ricorrente sosteneva invece un'applicazione estesa, ma la Corte richiama il proprio orientamento contrario
art. 1, comma 197, l. n. 145/2018
norma ritenuta irrilevante per la fattispecie, perché riferita al riaffido in riscossione di crediti interessati da irregolarità o falsità e già oggetto di saldo e stralcio
art. 2953 c.c.
la mancata opposizione o impugnazione di un atto di riscossione non comporta la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella produce decadenza dall'impugnazione, ma non la conversione della prescrizione breve in decennale
art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995
individua, nel caso richiamato, la prescrizione breve quinquennale dei crediti previdenziali
art. 360-bis c.p.c.
base della declaratoria di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La scadenza del termine perentorio per impugnare un atto di riscossione non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve eventualmente prevista per il credito in prescrizione ordinaria decennale ex art. 2953 c.c.; l'effetto è soltanto l'irretrattabilità del credito.
- Nel settore della riscossione coattiva dei crediti previdenziali, la prescrizione va verificata secondo la disciplina sostanziale del credito, senza confondere la decadenza dall'impugnazione dell'atto con la trasformazione del termine prescrizionale.
- Una norma che disciplini ipotesi speciali di riaffido in riscossione o procedure eccezionali non è automaticamente applicabile alla prescrizione del credito azionato contro il debitore, se il suo ambito testuale è diverso.
- Quando il ricorso si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte, la censura può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
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