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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08079/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non viene riformata la decisione di merito sulla responsabilità per il reato di detenzione di stupefacenti né sull'applicazione della recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo ha condannato per detenzione di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguarda l'applicazione della recidiva, contestata dal ricorrente. La Corte di cassazione lo reputa inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazione ritenuta corretta e non manifestamente illogica; in particolare, l'applicazione della recidiva specifica e reiterata è stata giustificata con il richiamo ai plurimi precedenti dell'imputato, considerati indice di accresciuta pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta e non manifestamente illogica.
  • L'applicazione della recidiva può essere sorretta dal richiamo ai plurimi precedenti penali dell'imputato quando tali elementi siano valorizzati come indice di accresciuta pericolosità.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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