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Sentenza

Sentenza n. 2312/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza definitiva di assegnazione del Tribunale di Ragusa, relativa al pagamento di € 174.253,45 oltre alle spese della procedura esecutiva

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. lamentando l’inadempimento del Comune rispetto all’ordinanza definitiva del Tribunale di Ragusa, che aveva assegnato in suo favore la somma di € 174.253,45 presso il Comune, quale terzo pignorato, oltre alle spese della procedura esecutiva. Ha chiesto l’esecuzione del titolo e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio è emerso che il Comune aveva dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del 15 settembre 2023, che il dissesto era ancora in corso e che non risultava approvato il rendiconto previsto dall’art. 256 d.lgs. 267/2000. La ricorrente ha sostenuto che il credito dovesse considerarsi successivo al dissesto, poiché l’ordinanza definitiva di assegnazione era stata emessa il 3 gennaio 2024, e che il Comune non potesse opporre fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo. Il Comune, pur non essendosi costituito formalmente, ha rappresentato che il debito originario risaliva a epoca anteriore al dissesto e che la pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere nella procedura di liquidazione dell’ente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha accertato che il credito originario vantato dall’ATO nei confronti del Comune era anteriore al 31 dicembre 2022, come dimostrato dall’ordinanza originaria di assegnazione del 13 ottobre 2016. La successiva ordinanza definitiva del 3 gennaio 2024 non ha fatto sorgere un nuovo credito, ma ha costituito un titolo giudiziale riferito a un credito preesistente. Pertanto, il credito rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione e deve essere soddisfatto esclusivamente mediante ammissione al passivo della gestione liquidatoria, nel rispetto della par condicio creditorum. L’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 impedisce, dalla dichiarazione di dissesto fino all’approvazione del rendiconto ex art. 256, l’instaurazione o la prosecuzione di azioni esecutive relative ai debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione; tale divieto si applica anche al giudizio di ottemperanza diretto a ottenere coattivamente il pagamento di somme. Il TAR ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria secondo cui rientrano nella gestione liquidatoria anche obbligazioni accertate successivamente al dissesto, quando siano conseguenza diretta di fatti o atti di gestione anteriori. La ricorrente, inoltre, non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare l’intervenuta approvazione del rendiconto ex art. 256. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale di assegnazione del credito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alla parte la questione rilevata d’ufficio relativa all’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in presenza del dissesto dell’ente.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

    Il divieto di azioni esecutive comprende anche il giudizio di ottemperanza volto al pagamento coattivo di somme dovute da un ente in dissesto, quando il debito rientri nella competenza della gestione liquidatoria.

  • art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000

    L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato.

    La competenza dell’organo straordinario di liquidazione è determinata dalla riferibilità del debito a fatti o atti di gestione anteriori, non dalla data successiva di accertamento giudiziale o di formazione del titolo esecutivo.

  • art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

    Si intendono compresi [...] tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo unico.

    Sono compresi nella gestione liquidatoria anche i debiti accertati con provvedimento giurisdizionale successivo, purché correlati a fatti o atti di gestione anteriori.

  • art. 256 d.lgs. 267/2000

    L’approvazione del rendiconto costituisce il termine finale del periodo durante il quale opera il divieto di azioni esecutive previsto dall’art. 248, comma 2, per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Massime di principio

  • Nel dissesto finanziario di un ente locale, la qualificazione di un credito come anteriore o successivo al dissesto dipende dal fatto o dall’atto di gestione da cui l’obbligazione deriva, non dalla data in cui il credito viene liquidato, accertato giudizialmente o consacrato in un titolo esecutivo.
  • L’ordinanza o la sentenza emessa dopo la dichiarazione di dissesto, quando si riferisce a un credito sorto da fatti o atti anteriori, non crea un’obbligazione nuova e autonoma, ma accerta o rende esecutiva una pretesa preesistente.
  • Il divieto previsto dall’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione comprende anche il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere il pagamento coattivo di somme da parte dell’ente in dissesto.
  • I debiti riferibili a fatti o atti anteriori al dissesto devono essere soddisfatti esclusivamente mediante ammissione al passivo della gestione liquidatoria, secondo le regole concorsuali e nel rispetto della par condicio creditorum, anche se il relativo accertamento giudiziale è successivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un ente in dissesto, il creditore deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare che il rendiconto previsto dall’art. 256 d.lgs. 267/2000 sia stato approvato, ove intenda superare il divieto temporale di cui all’art. 248, comma 2.

Come è indicizzato

MaterieControlli e finanza localeGiudizio di ottemperanza
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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