Cassazione Civile, Ordinanza n. 25667/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice, assunta come assistente di volo con una serie di contratti a termine, aveva chiesto la declaratoria di nullità delle clausole di apposizione del termine e la conversione del rapporto in tempo indeterminato, deducendo in particolare la mancanza del documento di valutazione dei rischi richiesto dall'art. 3 lett. d) del d.lgs. n. 368/2001. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione di primo grado ritenendo che il datore di lavoro avesse assolto l'onere probatorio mediante documenti di valutazione dei rischi relativi allo scalo di Fiumicino e applicando il principio di non contestazione anche rispetto alla mancata attinenza di tali documenti, nonostante la lavoratrice fosse addetta allo scalo di Catania. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato: nullità/motivazione apparente della sentenza d'appello; violazione dell'art. 3 lett. d) d.lgs. n. 368/2001, degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e del principio di non contestazione; omessa motivazione su ulteriori questioni; violazione degli artt. 346 e 436 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo erronea l'applicazione del principio di non contestazione a una situazione in cui era stato dedotto l'inadempimento dell'obbligo datoriale di preventiva valutazione dei rischi e il documento prodotto in causa non era pertinente al luogo di lavoro della dipendente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito: ha dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine nel contratto del 24.6.2010, ha accertato la conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 25.6.2010, ha ordinato la ricostruzione del rapporto alle medesime condizioni contrattuali e ha condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità, oltre rivalutazione e interessi, nonché alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 3 lett. d) d.lgs. n. 368/2001
Norma imperativa che vieta l'apposizione del termine se il datore non prova di avere effettuato la valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto; la sua violazione comporta nullità della clausola e conversione del rapporto in tempo indeterminato.
art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza, in relazione alla dedotta nullità/motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di necessaria esposizione concisa e sufficiente delle ragioni della decisione.
art. 360 co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norme sul ricorso per cassazione invocate per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera sui fatti costitutivi, modificativi ed estintivi, ma non può essere esteso in modo improprio a valutazioni che richiedono comunque il controllo del giudice sulle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove e l'uso del materiale documentale in giudizio.
art. 416 c.p.c.
Richiamato in relazione agli oneri di contestazione nel rito del lavoro.
art. 346 c.p.c.
Richiamato ai fini della pretesa mancata riproposizione di questioni non accolte in primo grado.
art. 436 c.p.c.
Richiamato in tema di appello nel rito del lavoro e oneri delle parti appellante/appellata.
artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c.
Base civilistica della conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato per nullità della clausola appositiva del termine.
art. 32 L. n. 183/2010
Parametro per l'indennità risarcitoria onnicomprensiva conseguente alla conversione del rapporto.
Massime di principio
- In materia di contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro deve provare di avere effettuato, prima della stipulazione, la valutazione dei rischi prescritta dalla legge; in mancanza, la clausola appositiva del termine è nulla e il rapporto si considera a tempo indeterminato.
- Il principio di non contestazione non consente di attribuire efficacia probatoria a un documento solo perché la controparte non abbia contestato un profilo diverso da quello effettivamente rilevante; il giudice deve comunque verificare la pertinenza e la idoneità del documento prodotto rispetto al fatto costitutivo dedotto.
- La contestazione della mancanza di un documento e la contestazione della sua inidoneità non sono sovrapponibili: se il tema di causa è l'assenza di un requisito legale, il giudice non può addossare alla parte attrice l'onere di disconoscere un documento non pertinente prodotto dalla controparte.
- Quando dalla sentenza impugnata emergono gli elementi necessari per la decisione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito, applicando direttamente la regola sostanziale violata.
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