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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 1827 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Rigetto istanza interpello - Elenco atto impugnabili - Mancata inclusione - Inammissibilità ricorso introduttivo - Consegue - Assenza pretesa tributaria - Improponibilità ricorso introduttivo - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile o comunque improponibile. Il rigetto dell’istanza di interpello non costituisce un atto impositivo e non determina un interesse immediato del contribuente ad agire in giudizio. La tutela potrà essere esercitata, se ne ricorrono i presupposti, contro il successivo atto impositivo nel quale l’Amministrazione faccia valere concretamente la propria pretesa tributaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La S.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rigettato una propria istanza di interpello, chiedendo al giudice tributario di sindacarne la legittimità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il rigetto dell’interpello non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili e non contiene una pretesa tributaria immediata, concreta e definitiva nei confronti del contribuente.

Norme richiamate

  • Norme del processo tributario sugli atti impugnabili

    L’elenco degli atti impugnabili è considerato tassativo o comunque non estensibile a provvedimenti privi di contenuto impositivo immediato. Il rigetto di un interpello, non essendo incluso nell’elenco e non contenendo una pretesa tributaria attuale, non può essere impugnato autonomamente.

  • Principio dell’interesse ad agire nel processo tributario

    L’impugnazione presuppone un interesse concreto, attuale e immediato alla tutela giurisdizionale. Tale interesse manca quando il provvedimento amministrativo si limita a esprimere un orientamento o a negare una soluzione interpretativa senza applicare una pretesa fiscale al contribuente.

Massime di principio

  • Il rigetto di un interpello, di regola, non è autonomamente impugnabile se non produce direttamente un’obbligazione tributaria o una richiesta di pagamento.
  • La tutela giudiziaria tributaria normalmente si esercita contro il successivo atto impositivo concretamente lesivo, come un avviso di accertamento, una cartella o altro atto espressamente impugnabile.
  • La mancata impugnazione del rigetto dell’interpello non impedisce necessariamente di contestare, in occasione dell’atto impositivo, la pretesa fiscale e i presupposti interpretativi utilizzati dall’Amministrazione.
  • Prima di proporre ricorso occorre verificare sia che l’atto rientri tra quelli impugnabili sia che sussista un interesse attuale e concreto, non una mera contestazione preventiva dell’orientamento dell’Amministrazione.

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