Cassazione Penale, Sentenza n. 33105/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato condannato con sentenza del Tribunale, parzialmente riformata dalla Corte d'appello e divenuta irrevocabile, in relazione a condotte connesse alla formazione e al rilascio di carte di circolazione ritenute false. Aveva quindi chiesto la revisione della condanna, deducendo l'esistenza di prove nuove idonee a dimostrare la propria estraneità ai fatti e l'impossibilità materiale di accedere ai sistemi informatici della Motorizzazione e di compiere le operazioni contestate. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza di revisione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 546, 606 e 630 cod. proc. pen. e dell'art. 480 cod. pen., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, anziché come falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici fidefacenti, con conseguente diverso termine di prescrizione. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione delle prove, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe attribuito valore decisivo alle dichiarazioni eteroaccusatorie dei coimputati e dei testimoni senza adeguati riscontri esterni, svalutando ingiustificatamente la documentazione acquisita in sede di revisione. In particolare, ha richiamato la mancata consegna di uno specifico badge, le mansioni formalmente assegnate, l'assenza di strumenti informatici nella propria attività ordinaria, gli esiti di intercettazioni e riprese, la ricostruzione tecnica del sistema informatico, la possibile utilizzazione del badge o di codici operativi da parte di terzi, i dati relativi ai propri spostamenti e il mancato riconoscimento da parte dei destinatari delle carte di circolazione. Ha sostenuto che tali elementi non costituissero una mera rivalutazione di prove già acquisite, ma nuove circostanze e documenti idonei a imporre l'ammissione del giudizio di revisione e la celebrazione del giudizio rescissorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen., gli elementi posti a fondamento della revisione devono essere tali, se accertati, da dimostrare che il condannato debba essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.; la prova nuova deve quindi essere idonea, da sola o insieme alle prove già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza e a far venir meno la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato adeguatamente le prove nuove, spiegando perché non fossero decisive né idonee a incrinare il compendio probatorio originario. Le allegazioni relative alle mansioni formali, alla mancata consegna dello specifico badge, all'assenza di strumenti informatici e agli spostamenti del ricorrente sono state ritenute recessive rispetto alle dichiarazioni testimoniali e agli altri elementi che attestavano la concreta possibilità e l'effettivo esercizio, da parte del ricorrente, di attività di accesso al sistema informatico e di formazione o stampa delle carte di circolazione, anche presso sedi esterne. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non si confrontava adeguatamente con le puntuali motivazioni della sentenza impugnata e mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla qualificazione giuridica, poiché la carta di circolazione è stata qualificata come atto pubblico fidefacente, documentativo dell'attività di identificazione, accertamento e approvazione svolta dal pubblico ufficiale, con conseguente correttezza dell'inquadramento delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 476, comma 2, c.p.
La falsità concernente una carta di circolazione può rientrare nella falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici fidefacenti quando il documento attesta l'attività di identificazione, accertamento e approvazione svolta dall'ufficio pubblico.
art. 480 c.p.
La diversa qualificazione come falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative è stata esclusa nel caso concreto perché la carta di circolazione è stata ritenuta atto pubblico fidefacente.
art. 529 c.p.p.
È richiamato tra gli esiti assolutori che la prova nuova deve poter determinare ai fini del superamento del vaglio di revisione.
art. 530 c.p.p.
È richiamato tra gli esiti assolutori che la prova nuova deve poter determinare ai fini del superamento del vaglio di revisione.
art. 531 c.p.p.
È richiamato tra gli esiti di proscioglimento che la prova nuova deve poter determinare ai fini del superamento del vaglio di revisione.
art. 606 c.p.p.
È richiamato quale disposizione sui motivi di ricorso per cassazione; le censure sono state ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
art. 630 c.p.p.
La prova nuova rilevante per la revisione è quella che, da sola o unitamente alle prove già acquisite, sia idonea a determinare il proscioglimento del condannato.
art. 631 c.p.p.
Gli elementi posti a fondamento della domanda di revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato debba essere prosciolto.
art. 192 c.p.p.
È richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione del materiale probatorio; la Corte ha però ritenuto adeguata e logica la motivazione della sentenza impugnata.
art. 197-bis c.p.p.
È richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure relative alla valutazione delle dichiarazioni dei coimputati.
art. 533 c.p.p.
È richiamato dal ricorrente con riferimento alla regola di giudizio della responsabilità penale.
art. 546 c.p.p.
È richiamato dal ricorrente tra le disposizioni denunciate per violazione e vizi motivazionali.
art. 111 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione alle dedotte carenze nella valutazione della prova e nella motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di revisione, la prova nuova supera il vaglio di ammissibilità soltanto quando, se accertata, sia idonea da sola o insieme alle prove originarie a dimostrare con ragionevole sicurezza che il condannato deve essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.; non è sufficiente che consenta una diversa lettura del materiale probatorio.
- La prova nuova non è idonea a fondare la revisione quando si limita a riproporre, sotto forma documentale o argomentativa, circostanze già esaminate nel giudizio di merito o a descrivere le competenze formali dell'imputato, senza incrinare le risultanze che attestano il concreto svolgimento delle condotte.
- Nel valutare l'istanza di revisione, il giudice deve considerare unitariamente il compendio probatorio originario e gli elementi nuovi; tuttavia, la domanda è inammissibile quando le nuove allegazioni siano frammentarie, non univoche o meramente descrittive e non siano capaci di rendere non più sostenibile l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
- La mancata disponibilità formale di uno specifico strumento di accesso a un sistema informatico non esclude la concreta possibilità di commissione della condotta quando altri elementi probatori dimostrino l'effettivo accesso dell'imputato al sistema, la disponibilità di strumenti alternativi o l'utilizzazione concreta delle funzioni operative.
- La carta di circolazione ha natura di atto pubblico fidefacente, poiché documenta l'attività di identificazione, accertamento e approvazione compiuta dai competenti uffici pubblici e legittima la circolazione del veicolo; la falsificazione del documento può pertanto essere ricondotta alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici fidefacenti.
- Il ricorso per cassazione contro il rigetto della revisione è inammissibile quando non si confronta con le specifiche ragioni con cui il giudice della revisione ha escluso la decisività delle prove nuove e si limita a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
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