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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-737/18

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 giugno 2020. — Siberia Oriental BV contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali. — Ritrovati vegetali – Domanda di modifica della data di scadenza della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà Siberia della specie Lilium L. – Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV – Irricevibilità – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento (CE) n. 2100/94 – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 67, paragrafo 1, e articolo 87 del regolamento n. 2100/94 – Rettifica di errori manifesti – Articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 874/2009. — Causa T-737/18

Giurisprudenza europea62018TJ0737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Siberia Oriental BV contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV che aveva dichiarato irricevibile la domanda di modifica della data di scadenza della privativa per la varietà Siberia. Ha ritenuto che la società stesse, in sostanza, cercando di riaprire indirettamente il termine di impugnazione della decisione di concessione ormai definitiva. Ha inoltre escluso che si trattasse di una mera rettifica di errore manifesto nel registro e ha negato qualsiasi difetto di motivazione della commissione di ricorso.

Impugnazione dell’irricevibilità della domanda di modifica della data di scadenza di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali: limiti dei mezzi di ricorso e dell’errore manifesto

La questione giuridica

Se il titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali possa, dopo la scadenza del termine di ricorso contro la decisione di concessione, ottenere tramite una domanda di rettifica/modifica del registro e il relativo ricorso contro il diniego dell’UCVV la revisione della data di scadenza della privativa; e se tale domanda possa fondarsi sull’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 874/2009 quale rettifica di errore manifesto. Inoltre, se la commissione di ricorso abbia violato l’obbligo di motivazione non esaminando l’asserito dovere dell’UCVV di correggere d’ufficio gli errori del registro.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che non è consentito aggirare il termine di due mesi per impugnare la decisione di concessione della privativa comunitaria, già divenuta definitiva, presentando successivamente una domanda di modifica della data di scadenza e impugnando il suo rigetto: l’articolo 67 del regolamento n. 2100/94, letto con l’articolo 87, riguarda l’iscrizione iniziale della data di inizio e di estinzione della privativa, non una rettifica sostanziale della durata già fissata. Inoltre, l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 consente solo la correzione di errori linguistici, di trascrizione o di errori manifesti di natura formale, non la revisione di una decisione che incide sulla portata e sulla sostanza della privativa; perciò la domanda di Siberia Oriental BV era fuori dall’ambito di tale disposizione. La commissione di ricorso aveva infine motivato sufficientemente il proprio diniego.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 2100/94
  • Regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 67 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 69 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 70 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 73, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 75 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 87 del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura

Modifica della data di scadenza di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali

La sentenza riguarda un ricorso diretto contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV che aveva dichiarato irricevibile la domanda di modifica della data di scadenza della privativa comunitaria relativa alla varietà di Lilium L. denominata Siberia. Il Tribunale affronta il rapporto tra definitività della decisione di concessione, ricorsi dinanzi all’UCVV e rettifica di errori manifesti nel registro.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva presentato nel 1995 domanda di privativa comunitaria per la varietà Siberia, dichiarando che la varietà era stata commercializzata per la prima volta nell’Unione nel gennaio 1993. Con decisione del 2 agosto 1996, l’UCVV aveva concesso la privativa fissandone la scadenza al 1o febbraio 2018 e tale data era stata iscritta nel registro di cui all’articolo 87 del regolamento n. 2100/94.

Nel 2017 la società aveva chiesto all’UCVV di modificare la data di scadenza, sostenendo che il calcolo corretto avrebbe dovuto seguire l’articolo 19 del regolamento n. 2100/94 e poi essere ridotto ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 4. L’UCVV aveva respinto la domanda come irricevibile, ritenendo decorso il termine di ricorso contro la decisione di concessione e insussistente un errore manifesto rettificabile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009.

Decisione impugnata della commissione di ricorso

La commissione di ricorso ha confermato l’irricevibilità. Ha ritenuto che l’articolo 67 del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con l’articolo 87, riguardi l’iscrizione iniziale nel registro della data di inizio e di estinzione della privativa, non la modifica successiva di tale iscrizione. Ha poi escluso che la domanda potesse fondarsi sull’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009, poiché il preteso errore nel calcolo della data di scadenza non era un errore manifesto. Infine, ha affermato che il ricorso era comunque tardivo rispetto al termine di due mesi dell’articolo 69 del regolamento n. 2100/94.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorso al Tribunale era fondato su due motivi principali:

  • violazione del regolamento n. 2100/94 e di norme di diritto dell’Unione, con contestazione dell’irricevibilità dichiarata dalla commissione di ricorso;
  • violazione dell’obbligo di motivazione per mancata risposta all’argomento secondo cui l’UCVV avrebbe dovuto rettificare d’ufficio gli errori contenuti nel registro.

In via preliminare, il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda con cui la ricorrente chiedeva direttamente di ordinare all’UCVV di iscrivere nel registro una nuova data di scadenza, poiché non spetta al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni all’UCVV in sede di controllo giurisdizionale; l’UCVV deve invece adottare le misure che derivano dalla sentenza ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 6, del regolamento n. 2100/94.

Ricevibilità dei rinvii agli atti amministrativi

Il Tribunale ha anche respinto i rinvii generici fatti nel ricorso a memorie e osservazioni presentate nel procedimento amministrativo. Ha ribadito che l’atto introduttivo deve contenere in modo chiaro e preciso gli elementi essenziali di fatto e di diritto dell’argomentazione, non potendo un rinvio complessivo ad altri documenti sostituire la motivazione del ricorso.

Ragionamento sul secondo motivo: impossibilità di riaprire il termine di ricorso

Quanto alla pretesa violazione dell’articolo 67 del regolamento n. 2100/94, il Tribunale ha osservato che la decisione di concessione del 2 agosto 1996 aveva fissato la data di scadenza della privativa e che la ricorrente non l’aveva impugnata entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 69. Quella decisione era quindi divenuta definitiva.

Il Tribunale ha affermato che consentire una domanda di modifica della data di scadenza, seguita dal ricorso contro il rigetto, avrebbe l’effetto di eludere il termine di impugnazione e di compromettere la certezza del diritto. L’articolo 67, letto alla luce dell’articolo 87, ammette il ricorso contro la decisione che, in sede di concessione, fissa le date di inizio e di estinzione della privativa, non contro una successiva richiesta di rettifica che mira a rimettere in discussione quella decisione definitiva.

Il Tribunale ha anche rilevato che non erano stati dedotti nuovi fatti sostanziali tali da giustificare un riesame della decisione definitiva. Le informazioni fornite dall’UCVV sul metodo di calcolo non costituivano fatti nuovi idonei a riaprire il contenzioso.

Ragionamento sull’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009

Il Tribunale ha poi escluso che la domanda potesse qualificarsi come rettifica di errore manifesto. Ha ricordato che l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 consente solo la correzione di errori linguistici, di trascrizione o di errori manifesti in senso stretto, interpretando tale nozione restrittivamente in ragione della certezza del diritto e del carattere vincolante delle decisioni definitive.

Nel caso concreto, la modifica chiesta dalla ricorrente avrebbe inciso sulla portata e sulla sostanza della decisione di concessione, perché avrebbe comportato una nuova determinazione della durata della privativa sulla base dell’interpretazione delle norme applicabili al calcolo. Non si trattava quindi di un mero errore formale evidente dal solo testo della decisione. Per questo motivo, il Tribunale ha escluso l’applicabilità dell’articolo 53, paragrafo 4.

Obbligo di motivazione

Sul primo motivo, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse motivato in modo sufficiente la propria decisione. Essa aveva spiegato che, anche ammettendo un potere dell’UCVV di correggere d’ufficio il registro, il rifiuto di esercitarlo non era impugnabile ai sensi dell’articolo 67 e non rientrava nell’articolo 87; aveva inoltre escluso l’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 4. La motivazione era dunque idonea a consentire alla ricorrente di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.

Decisione e principio affermato

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. La pronuncia afferma, in sostanza, che non è possibile utilizzare una domanda di rettifica del registro o un ricorso contro il suo rigetto per rimettere in discussione una data di scadenza fissata in una decisione di concessione ormai definitiva; la rettifica di errori manifesti è ammessa solo per errori formali evidenti e non per correzioni che incidono sulla sostanza della decisione.

Come è indicizzato

Materieprivativa comunitaria per ritrovati vegetalidiritto procedurale amministrativo UEmotivazione degli atti dell’uecertezza del dirittotutela giurisdizionale effettiva

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