Sentenza n. 4576/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell’ordinanza di demolizione dirigenziale del Comune di Grottaferrata prot. n. 123 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto “ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (ai sensi degli artt. 27, 31 e 41 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 15 della L.R. Lazio n. 15/2008)”; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un impianto di telefonia mobile, motivata dalla decadenza del titolo autorizzativo per decorso del termine di dodici mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e seguenti del d.lgs. n. 259/2003, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione e incompetenza. Il Comune aveva autorizzato l’impianto il 20 luglio 2023, stabilendo il termine di dodici mesi per la realizzazione. Successivamente, l’ENAC aveva rilasciato un nulla osta con prescrizioni il 14 settembre 2023 e, su richiesta della società, lo aveva modificato definitivamente il 22 ottobre 2024, imponendo ulteriori caratteristiche e dispositivi di segnalazione dell’impianto. La società aveva comunicato l’avvio dei lavori il 13 novembre 2024. Il Comune, ritenendo decorso il termine il 20 luglio 2024, aveva ordinato la demolizione delle opere eseguite. La ricorrente ha sostenuto che, prima del definitivo nulla osta ENAC, non avrebbe potuto iniziare i lavori e che il periodo necessario per la definizione delle prescrizioni aeronautiche avrebbe dovuto impedire o sospendere il decorso del termine.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha riconosciuto che la determinazione ENAC era stata adottata tardivamente rispetto al termine della conferenza di servizi e che, in applicazione dell’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990, la determinazione tardiva era inefficace. Tuttavia, tale inefficacia non rendeva l’atto irrilevante: il nulla osta ENAC, contenendo prescrizioni funzionali alla sicurezza della navigazione aerea, costituiva comunque un provvedimento concretamente lesivo e oggettivamente impeditivo dell’avvio o della prosecuzione dell’intervento. La società, invece di adeguarsi alle prescrizioni, aveva tempestivamente interloquito con l’ENAC per ottenerne la modifica, informando costantemente il Comune. Alla luce del principio di correttezza e buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, non era ragionevole addossare interamente alla società gli effetti del tempo impiegato dall’amministrazione per definire le prescrizioni necessarie. Il termine per la conclusione dei lavori doveva quindi decorrere dal 22 ottobre 2024, data del definitivo pronunciamento dell’ENAC, e non dal 20 luglio 2023. L’ordinanza di demolizione è stata pertanto annullata. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori e refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259/2003
Il termine per la realizzazione delle opere relative a impianti di comunicazione elettronica deve essere valutato tenendo conto degli eventi oggettivamente impeditivi dell’avvio dei lavori; nel caso concreto, il termine è stato fatto decorrere dal definitivo pronunciamento dell’ENAC sulle caratteristiche dell’impianto.
art. 87, comma 10, d.lgs. n. 259/2003
La disciplina previgente sul termine per il completamento dei lavori è stata interpretata nel senso che il suo decorso non può pregiudicare l’operatore quando un provvedimento amministrativo, anche tardivo, abbia oggettivamente impedito l’esecuzione dell’intervento.
art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990
La determinazione tardiva dell’amministrazione coinvolta nella conferenza di servizi è inefficace, ma tale inefficacia non esclude che l’atto possa avere rilevanza concreta quale provvedimento impeditivo o lesivo dell’attività autorizzata.
art. 14-bis, comma 2, lettera c), l. n. 241/1990
Il decorso del termine previsto per la determinazione dell’amministrazione coinvolta nella conferenza di servizi comporta l’inefficacia della determinazione tardiva, senza impedire la valutazione dei suoi effetti oggettivi sulla possibilità di realizzare l’intervento.
art. 707 del Codice della navigazione
Il nulla osta ENAC relativo alle interferenze con il traffico aereo è funzionale alla sicurezza della navigazione aerea e le relative prescrizioni possono oggettivamente ostacolare la realizzazione di un impianto.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il principio di correttezza e buona fede impone di non trasferire interamente sul privato le conseguenze del tempo impiegato dall’amministrazione per definire prescrizioni necessarie alla realizzazione dell’intervento, quando il privato abbia collaborato e mantenuto informata l’amministrazione procedente.
Massime di principio
- Il termine per la realizzazione di un impianto autorizzato non può decorrere, o deve essere sospeso, durante il periodo in cui un provvedimento amministrativo oggettivamente impedisca l’avvio o la prosecuzione dei lavori.
- L’inefficacia di una determinazione amministrativa tardiva ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990 non comporta necessariamente la sua irrilevanza materiale: l’atto può comunque essere considerato quale fatto oggettivamente impeditivo dell’esecuzione dell’intervento.
- Le prescrizioni dell’autorità competente alla sicurezza della navigazione aerea, contenute nel nulla osta relativo a un impianto potenzialmente interferente con il traffico aereo, possono impedire all’operatore di utilizzare il titolo edilizio o autorizzatorio fino alla loro definizione.
- In applicazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, il ritardo imputabile al procedimento amministrativo necessario per rendere concretamente realizzabile l’intervento non può essere posto integralmente a carico del privato diligente che abbia attivato interlocuzioni con l’amministrazione competente e informato l’amministrazione procedente.
- Quando un’autorità amministrativa definisce soltanto successivamente le caratteristiche tecniche necessarie per la realizzazione dell’opera, il termine per il completamento dei lavori può essere computato dalla data del suo definitivo pronunciamento, anziché dalla data dell’autorizzazione originaria.
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