Sentenza n. 3317/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4472/2025, emessa in riforma della sentenza del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno e relativa al potere repressivo dell’Ente Parco su un abuso edilizio in pendenza di un procedimento comunale di condono
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4472/2025, deducendo un errore di fatto ai sensi delle tassative fattispecie revocatorie. In particolare, ha contestato il passaggio della motivazione secondo cui il principio affermato dalla sentenza si sarebbe applicato anche nel caso in cui la domanda di condono non fosse stata trasmessa dal Comune all’Ente Parco. Secondo il ricorrente, dagli atti risultava invece che la domanda di condono era stata materialmente trasmessa all’Ente Parco e che tale circostanza non era controversa. L’errore sarebbe stato determinante, poiché la sentenza impugnata avrebbe fondato la riforma della decisione favorevole del TAR sul presupposto fattuale della mancata conoscenza della domanda di condono da parte dell’Ente Parco. Il ricorrente ha quindi chiesto, per effetto devolutivo, la reiezione dell’appello precedentemente proposto e la conferma della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. La sentenza impugnata aveva fondato la decisione di accoglimento dell’appello su due autonome e approfondite ragioni: l’eccezionalità della disciplina del condono edilizio, da interpretare restrittivamente, e la diretta rilevanza delle funzioni dell’Ente Parco nella tutela di beni di rilievo costituzionale, quali la salute e l’ambiente. Da tali argomenti la sentenza aveva ricavato il principio generale secondo cui la pendenza del procedimento di condono non preclude, di per sé, l’esercizio del potere repressivo dell’Ente Parco. La circostanza della trasmissione della domanda di condono all’Ente Parco non è stata ritenuta dirimente nel percorso logico della decisione. Pertanto, non è emerso il denunciato errore di fatto e, comunque, la circostanza dedotta non era determinante ai fini della decisione impugnata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti del Comune e dell’Ente Parco, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge per ciascuno; le spese sono state compensate fra le altre parti.
Massime di principio
- La revocazione contro una sentenza amministrativa è ammissibile soltanto in presenza di una delle tassative fattispecie previste dall’ordinamento; la mera contestazione della ricostruzione giuridica o di un elemento fattuale non decisivo non è sufficiente.
- L’errore di fatto revocatorio non è configurabile quando la circostanza dedotta, anche se eventualmente inesattamente valutata, non è stata determinante nel percorso logico che ha condotto alla decisione.
- Non sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione impugnata è sorretta da autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificare il dispositivo, e la circostanza contestata non incide su tali ragioni fondamentali.
- La pendenza di un procedimento di condono edilizio, in ragione dell’eccezionalità dell’istituto e della necessità di tutelare beni di rilievo costituzionale affidati all’Ente Parco, non preclude in via generale l’esercizio del potere repressivo dell’Ente Parco sull’abuso edilizio.
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