Cassazione Penale, Sentenza n. 00259/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cherki impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere lamentando: 1) nullità per inosservanza dell'art. 291, comma 1-quater c.p.p. per non avergli esperito l'interrogatorio preventivo; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova nel giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi, in particolare per la presunta errata interpretazione delle intercettazioni (secondo il ricorrente le armi sarebbero state "a salve" e non vere armi); 3) illegittimità della misura carceraria e mancata valutazione adeguata delle misure meno afflittive (artt. 274, 275 c.p.p.), nonché carenza motivazionale circa l'impossibilità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'esenzione dall'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, avendo il reato contestato rientrato nella nozione di "gravi delitti commessi con uso di armi" (e, in prospettiva, nei delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lett. a)). La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale di Palermo sui gravi indizi di colpevolezza (detenzione di più armi, alcune modificate, messa a disposizione del figlio che ha sparato a scopo ritorsivo) e sul pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati ex art. 274 lett. c) c.p.p. Ha inoltre ritenuto congrua e non censurabile la motivazione del Tribunale circa l'inidoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto) alla luce della personalità e della condotta dello stesso indagato. Il ricorrente è stato condannato alle spese; la sentenza dispone trasmissione della copia al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 291 cod. proc. pen. (comma 1-quater)
La Corte ha ritenuto applicabile l'esenzione dall'obbligo dell'interrogatorio preventivo perché il reato contestato rientra nella categoria dei "gravi delitti commessi con uso di armi", circostanza che legittima la deroga al contraddittorio preventivo
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. e) n. 2
La norma ha introdotto i nuovi commi (1-quater → 1-novies) nell'art. 291 c.p.p., disciplinando il principio del contraddittorio preventivo e le ipotesi in cui l'interrogatorio non è necessario (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione e reati di particolare gravità, tra cui quelli commessi con armi)
art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
«i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110»
La Corte ha richiamato questa fattispecie per ritenere che, nel caso concreto, poteva configurarsi la detenzione di più armi (alcune modificate) connessa a fenomeni associativi e quindi ricondurre la fattispecie tra quelle che giustificano l'omissione dell'interrogatorio preventivo e la sussistenza del pericolo di reiterazione
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c)
La Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in ragione della gravità della condotta (detenzione e uso di armi) e della personalità dell'indagato, giustificando così la custodia cautelare in carcere
art. 275 cod. proc. pen.
La Corte ha confermato che l'onere motivazionale circa l'inidoneità di misure meno afflittive grava sul giudice di merito e può essere assolto motivando sull'affidabilità del soggetto; qui il Tribunale ha valutato negativamente la prognosi di rispetto delle prescrizioni in caso di arresti domiciliari con braccialetto
Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 (Audino) e giurisprudenza di legittimità (es. Mazzelli, Sebbar, Lovisi)
La Corte richiamata ha ribadito i limiti del sindacato di Cassazione: non può rimettere in discussione la valutazione del compendio indiziario operata dal giudice di merito, dovendo invece verificare la coerenza logico‑giuridica e l'assenza di manifesta illogicità o violazioni di legge nella motivazione
Massime di principio
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater c.p.p. è ammessa quando ricorra una delle ipotesi tassative previste (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione; reati di rilevante gravità o commessi con armi): il giudice deve indicare quale di queste ragioni giustifica la deroga
- Nelle controversie sulle misure cautelari la Cassazione esercita un sindacato di legittimità limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-motivazionale; non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione factuale delle intercettazioni o nella ponderazione degli indizi
- Per giustificare la custodia cautelare in carcere per pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.), il giudice deve motivare sulla gravità della condotta, sul profilo personale (precedenti, spregiudicatezza) e spiegare perché misure meno afflittive risultino inefficaci; l'arresti domiciliari con braccialetto vanno valutati come modalità esecutiva che richiede giudizio di affidabilità
- Chi impugna deve articolare censure di diritto o dimostrare manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; semplici richieste di rivalutazione dei fatti o di diversa interpretazione delle intercettazioni sono, di norma, inammissibili in sede di legittimità
- Quando vi siano elementi indiziari di collegamento con ambienti mafiosi o di detenzione/cessione di più armi (soprattutto se modificate e utilizzate per azioni ritorsive), questi elementi rafforzano il giudizio sulla sussistenza del pericolo di reiterazione e giustificano misure cautelari più afflittive
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