Sentenza del 21/03/2019 n. 7976 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Certificato di autenticità e certificato di origine - Distinzione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva importato nel 2009 alcuni quantitativi di meloni dal Brasile pagando il dazio ordinario, poiché al momento delle dichiarazioni doganali non aveva allegato i certificati di origine preferenziale FORM A, necessari per beneficiare del trattamento agevolato previsto per le merci provenienti da Paesi in via di sviluppo. Dopo aver ottenuto i certificati, la società aveva chiesto la revisione delle dichiarazioni e il rimborso dei maggiori dazi versati. L’Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che la contribuente avrebbe dovuto utilizzare esclusivamente la procedura della dichiarazione incompleta prevista dall’art. 76 del Codice doganale comunitario. La controversia riguardava quindi la possibilità di produrre successivamente i certificati di origine e utilizzare la procedura di revisione prevista dall’art. 78 CDC, nonché la legittimità della compensazione delle spese disposta dalla CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia, confermando che il certificato di origine preferenziale può essere prodotto anche dopo la dichiarazione di importazione, purché entro i termini e finché sussistano le condizioni per il trattamento agevolato. L’anteriorità della data di emissione del certificato rispetto alla dichiarazione doganale non impedisce la revisione ex art. 78 CDC, poiché l’incompletezza può riguardare gli elementi posti a fondamento della dichiarazione. La procedura della dichiarazione incompleta ex art. 76 CDC è una facoltà e non un obbligo, e non esclude la successiva revisione. È stato inoltre accolto il ricorso incidentale della società sulla regolazione delle spese: la CTR non poteva compensarle senza indicare specificamente i giusti motivi. La sentenza è stata cassata limitatamente alle spese e l’Agenzia è stata condannata a rimborsare alla società le spese del grado d’appello, pari a 1.000 euro, e quelle del giudizio di cassazione, pari a 1.700 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 20 Codice doganale comunitario
La domanda dell'importatore di applicazione delle misure tariffarie preferenziali "può essere introdotta a posteriori finchè sussistono le condizioni richieste".
Per i trattamenti tariffari preferenziali fondati sull’origine della merce, la richiesta del beneficio può essere presentata anche dopo la dichiarazione di importazione, purché il beneficio sia ancora giuridicamente applicabile e siano rispettati i termini previsti.
Art. 62, paragrafo 2, Codice doganale comunitario
I documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l'applicazione del regime doganale devono essere ordinariamente allegati alla dichiarazione di importazione.
La regola generale impone di presentare la documentazione doganale insieme alla dichiarazione, salvo le deroghe previste dalla normativa.
Art. 76 Codice doganale comunitario
Dichiarazione incompleta.
La dichiarazione incompleta, con successiva integrazione documentale, costituisce una facoltà dell’importatore e non l’unico strumento per ottenere successivamente un trattamento preferenziale.
Art. 78 Codice doganale comunitario
Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale [...] adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione.
La revisione può essere utilizzata quando la dichiarazione si fonda su elementi incompleti, anche se il documento successivamente prodotto era già stato emesso alla data della dichiarazione. La successiva presentazione del certificato FORM A può quindi giustificare il ricalcolo dei dazi e il rimborso dell’eccedenza.
Art. 201, paragrafo 2, Codice doganale comunitario
L'obbligazione doganale sorge [...] al momento dell'accettazione della dichiarazione.
L’obbligazione doganale nasce ordinariamente con l’accettazione della dichiarazione di importazione, ma ciò non impedisce l’applicazione successiva di un trattamento preferenziale previsto dalla normativa.
Art. 236 Codice doganale comunitario
Dazi prelevati prima della presentazione del certificato d'origine.
I dazi riscossi in assenza temporanea del certificato di origine preferenziale non sono necessariamente dazi legittimamente dovuti, se il certificato viene successivamente prodotto nei termini e dimostra il diritto al beneficio.
Art. 256, paragrafo 2, Disposizioni di applicazione del Codice doganale
Prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali.
La documentazione necessaria per il trattamento preferenziale deve essere presentata entro il termine ultimo previsto, che può coincidere con la reintroduzione dei dazi ordinari o con la cessazione del contingente tariffario.
Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990
Consente la revisione dell’accertamento doganale secondo le modalità applicabili al caso concreto, concorrendo con l’art. 78 CDC alla regolarizzazione della dichiarazione e al rimborso dei dazi indebitamente riscossi.
Art. 92 c.p.c. e art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
Giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione.
In assenza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese richiede una motivazione concreta e specifica. Una formula generica come "si ritiene di compensare le spese legali" non è sufficiente.
Massime di principio
- Il certificato di origine preferenziale svolge una funzione diversa dal certificato di autenticità: il primo riguarda la provenienza della merce e può, nei casi previsti, essere prodotto anche dopo l’importazione; il secondo attiene alla natura o destinazione particolare del bene e può essere soggetto a regole più rigorose.
- Quando il beneficio tariffario dipende dall’origine preferenziale della merce, il pagamento iniziale del dazio ordinario non comporta necessariamente la perdita del beneficio, se la documentazione viene acquisita e presentata entro i termini previsti.
- La dichiarazione incompleta è normalmente una possibilità offerta all’importatore, non un obbligo esclusivo. In alternativa, può essere utilizzata la procedura di revisione della dichiarazione quando emergano elementi incompleti o non considerati.
- La presentazione successiva dei documenti non è illimitata: occorre rispettare i termini stabiliti dalla normativa e dimostrare che, al momento rilevante, sussistevano tutti i requisiti sostanziali per il trattamento preferenziale.
- In una situazione analoga è opportuno conservare i certificati di origine, la prova della loro riferibilità alle singole spedizioni e la documentazione che dimostri il rispetto dei termini, presentando tempestivamente un’istanza di revisione e rimborso.
- La soccombenza processuale dell’amministrazione comporta normalmente la condanna alle spese; la loro compensazione deve essere sorretta da motivi specifici, esplicitamente indicati dal giudice.
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